Art. 1074 
 
        Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale 
 
1. In relazione alle rilevanti finalita'  di  interesse  pubblico  di
gestione del rapporto di impiego,  di  servizio  o  di  lavoro  e  di
applicazione di norme in materia di ricorsi ed esercizio del  diritto
di difesa in  sede  amministrativa  e  giudiziaria,  ai  sensi  degli
articoli 71 e 112  del  decreto  n.  196,  il  trattamento  dei  dati
sensibili e  giudiziari,  in  materia  di  gestione  del  contenzioso
giudiziale e stragiudiziale della  Difesa,  avviene  nell'ambito  dei
seguenti procedimenti e attivita': 
a) attivita' rivolta alla tutela degli interessi dell'amministrazione
in sede amministrativa, di giurisdizione ordinaria o amministrativa e
di giurisdizione amministrativa speciale, o militare, nonche' in sede
stragiudiziale; 
b) costituzione di parte civile in procedimenti penali; 
c) risarcimento danni; 
d) procedure esecutive. 
2. Il trattamento dei dati giudiziari, nonche'  di  quelli  idonei  a
rivelare lo stato di salute, e' effettuato ai sensi dei libri IV e  V
del codice, della normativa sul  rapporto  di  lavoro  del  personale
civile, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199 sui ricorsi amministrativi e di quella processuale vigente in
materia penale, civile e amministrativa. 
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1
sono i seguenti: 
a) stato di salute: 
1) patologie attuali; 
2) patologie pregresse; 
3) terapie in corso; 
4) anamnesi familiare; 
b) dati di carattere giudiziario. 
4. Le particolari forme di elaborazione per le finalita'  di  seguito
indicate: 
a) comunicazione alle autorita' giudiziarie; 
b) comunicazione all'Avvocatura generale dello Stato, allo  scopo  di
fornire gli elementi di fatto e di diritto necessari  per  la  difesa
dell'Amministrazione; 
c) comunicazione  al  Consiglio  di  Stato,  per  l'acquisizione  del
parere,  e  Presidenza  della  Repubblica,  nell'ambito  dei  ricorsi
straordinari al Capo dello Stato; 
d) comunicazione al Collegio di conciliazione, di cui all'art. 66 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, per le controversie  individuali
del personale civile; 
e)  comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  di  Ministri   e
all'Avvocatura generale dello Stato, per  la  costituzione  di  parte
civile nei procedimenti penali; 
f) comunicazione alle compagnie assicuratrici, per il recupero  delle
somme erogate a vuoto a favore del dipendente danneggiato. 
5.  Gli  uffici  dell'Amministrazione  competenti   a   trattare   il
contenzioso effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
nella  misura  in   cui   cio'   sia   indispensabile   per   fornire
all'Avvocatura generale dello Stato e alle autorita' giudiziarie  gli
elementi necessari per la tutela degli interessi della Difesa in sede
giudiziaria e stragiudiziale, ovvero per istruire la pratica relativa
a un ricorso straordinario al  Capo  dello  Stato;  dietro  richiesta
dell'autorita' giudiziaria possono essere forniti  dati  sensibili  e
giudiziari di cui sia in possesso l'Amministrazione. 
6. Nelle memorie scritte depositate  dall'Amministrazione  presso  il
collegio di conciliazione, di cui all'art. 66 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari
necessari nella misura in cui cio' sia strettamente indispensabile ai
fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione. 
 
 
          Note all'art. 1074: 
          - Per il testo degli articoli 66,  71  e  112  del  decreto
          legislativo n. 196 del 2003  si  vedano  le  note  all'art.
          1054. 
          - Il decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre
          1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in  materia
          di ricorsi amministrativi), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 17 gennaio 1972, n. 13.