Art. 1074 Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale 1. In relazione alle rilevanti finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro e di applicazione di norme in materia di ricorsi ed esercizio del diritto di difesa in sede amministrativa e giudiziaria, ai sensi degli articoli 71 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': a) attivita' rivolta alla tutela degli interessi dell'amministrazione in sede amministrativa, di giurisdizione ordinaria o amministrativa e di giurisdizione amministrativa speciale, o militare, nonche' in sede stragiudiziale; b) costituzione di parte civile in procedimenti penali; c) risarcimento danni; d) procedure esecutive. 2. Il trattamento dei dati giudiziari, nonche' di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice, della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi e di quella processuale vigente in materia penale, civile e amministrativa. 3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; 4) anamnesi familiare; b) dati di carattere giudiziario. 4. Le particolari forme di elaborazione per le finalita' di seguito indicate: a) comunicazione alle autorita' giudiziarie; b) comunicazione all'Avvocatura generale dello Stato, allo scopo di fornire gli elementi di fatto e di diritto necessari per la difesa dell'Amministrazione; c) comunicazione al Consiglio di Stato, per l'acquisizione del parere, e Presidenza della Repubblica, nell'ambito dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato; d) comunicazione al Collegio di conciliazione, di cui all'art. 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per le controversie individuali del personale civile; e) comunicazione alla Presidenza del Consiglio di Ministri e all'Avvocatura generale dello Stato, per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali; f) comunicazione alle compagnie assicuratrici, per il recupero delle somme erogate a vuoto a favore del dipendente danneggiato. 5. Gli uffici dell'Amministrazione competenti a trattare il contenzioso effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella misura in cui cio' sia indispensabile per fornire all'Avvocatura generale dello Stato e alle autorita' giudiziarie gli elementi necessari per la tutela degli interessi della Difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale, ovvero per istruire la pratica relativa a un ricorso straordinario al Capo dello Stato; dietro richiesta dell'autorita' giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso l'Amministrazione. 6. Nelle memorie scritte depositate dall'Amministrazione presso il collegio di conciliazione, di cui all'art. 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari necessari nella misura in cui cio' sia strettamente indispensabile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
Note all'art. 1074: - Per il testo degli articoli 66, 71 e 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1972, n. 13.