Art. 1075 Norme comuni in materia di raccolta, archiviazione e custodia dei dati 1. Le operazioni comuni eseguite in relazione al trattamento dei dati di cui al capo II sono le seguenti: a) raccolta presso gli interessati e presso terzi; b) elaborazione in forma cartacea e con modalita' informatizzate. 2. I dati di cui all'articolo 1072 vengono raccolti esclusivamente presso gli interessati. 3. I dati di cui al presente capo: a) sono archiviati su supporto cartaceo o informatico presso le strutture deputate al trattamento degli stessi e vengono custoditi in appositi in locali muniti di serratura o, per i dati di carattere sanitario, in armadi dotati di serratura posti in locali accessibili esclusivamente al personale autorizzato; b) ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale in possesso di credenziali di autenticazione informatica.