Art. 1075 
 
Norme comuni in materia di raccolta,  archiviazione  e  custodia  dei
                                dati 
 
1. Le operazioni comuni eseguite in relazione al trattamento dei dati
di cui al capo II sono le seguenti: 
a) raccolta presso gli interessati e presso terzi; 
b) elaborazione in forma cartacea e con modalita' informatizzate. 
2. I dati di cui all'articolo 1072  vengono  raccolti  esclusivamente
presso gli interessati. 
3. I dati di cui al presente capo: 
a) sono archiviati su  supporto  cartaceo  o  informatico  presso  le
strutture deputate al trattamento degli stessi e vengono custoditi in
appositi in locali muniti di serratura o, per  i  dati  di  carattere
sanitario, in armadi dotati di serratura posti in locali  accessibili
esclusivamente al personale autorizzato; 
b)  ove  custoditi  in  elaboratori  elettronici,  sono   accessibili
solamente al personale in possesso di credenziali  di  autenticazione
informatica.