Art. 328. 
 
  Le riservette devono essere arcate mediante aperture  protette  con
mezzi atti ad impedire il passaggio di fiamme. 
  Una porta robusta, munita di serratura  di  sicurezza  ed  apribile
verso l'esterno, deve essere posta nel punto in cui  la  galleria  di
accesso si dirama dalla galleria di servizio ed  altra  porta,  anche
essa munita di serratura ed egualmente apribile verso l'esterno, deve
chiudere la camera della riservetta. 
  Quando  nella  galleria  di  accesso  sia  ricavato  un  locale  di
distribuzione, come previsto  dall'art.  332,  la  prima  porta  deve
essere posta tra tale locale ed il primo gomito della galleria. 
  L'ingresso alle riservette e' vietato al personale non autorizzato.