Art. 1076 
 
         Modalita' e termini di presentazione della domanda 
 
1. Le provvidenze di cui all'articolo 1905 del codice, sono liquidate
a domanda degli interessati. 
2. La domanda, deve essere  presentata  al  Ministero  della  difesa,
Direzione generale per il personale civile entro  cinque  anni  dalla
data dell'incidente, corredata dai seguenti documenti: 
a) documentazione anagrafica (certificato di nascita e  di  residenza
del danneggiato  ovvero  dei  superstiti,  allegando  certificato  di
nascita, di morte e necroscopico del dante causa); 
b) cartelle cliniche e documentazione medica ospedaliera; 
c) atti giudiziari; 
d) dichiarazioni testimoniali (eventuali); 
e) in caso di istanza del danneggiato, atto notorio  o  dichiarazione
sostitutiva attestante le circostanze di tempo e di luogo  che  hanno
causato  l'evento  dannoso,  avendo  cura  di  far   risultare,   ove
possibile, ogni  elemento  conoscitivo  dell'incidente  verificatosi,
nonche'  documenti  probatori  delle  spese  sostenute  o   eventuali
preventivi per le spese da effettuare; 
f) in caso di domanda dei superstiti, atto  notorio  o  dichiarazione
sostitutiva  comprovante  lo  stato  di  famiglia  e  la   situazione
successoria del dante causa. 
3. Ai fini della corresponsione dell'elargizione di cui al  comma  1,
gli interessati  debbono,  altresi',  dichiarare,  con  le  modalita'
previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', le
altre pubbliche provvidenze eventualmente gia'  percepite,  anche  in
parte, allo stesso titolo.