Art. 1077 Procedimento per il riconoscimento dei benefici alle vittime di incidenti 1. La Direzione generale per il personale civile alla quale e' stata presentata la domanda si rivolge, per l'accertamento dei fatti relativi all'incidente, ai comandi militari competenti per territorio. 2. I comandi di cui al comma 1 provvedono ad accertare se le Forze armate abbiano svolto attivita' operative e addestrative, nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, redigendo un dettagliato rapporto sull'incidente ed avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorita' giudiziaria. 3. Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' dell'invalidita' permanente del danneggiato ovvero sulle cause della sua morte, e' espresso dagli organi di cui all'articolo 192 del codice. 4. La commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice, si esprime, altresi', in ordine alla congruita' del costo delle cure mediche gia' effettuate e/o da effettuare, inerenti alle affezioni riportate a seguito dell'incidente e necessarie a limitare il danno. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.