Art. 1077 
 
Procedimento per il  riconoscimento  dei  benefici  alle  vittime  di
                              incidenti 
 
  1. La Direzione generale per il  personale  civile  alla  quale  e'
stata presentata la domanda si rivolge, per l'accertamento dei  fatti
relativi  all'incidente,   ai   comandi   militari   competenti   per
territorio. 
  2. I comandi di cui al comma 1 provvedono ad accertare se le  Forze
armate abbiano  svolto  attivita'  operative  e  addestrative,  nelle
circostanze  di  tempo  e  di  luogo   denunciate   dall'interessato,
redigendo un dettagliato rapporto sull'incidente ed  avendo  cura  di
far risultare se siano in corso procedimenti da parte  dell'autorita'
giudiziaria. 
  3.   Il   giudizio   sanitario   sulle   cause    e    sull'entita'
dell'invalidita' permanente del danneggiato ovvero sulle cause  della
sua morte, e' espresso dagli  organi  di  cui  all'articolo  192  del
codice. 
  4. La commissione medica ospedaliera di cui  all'articolo  193  del
codice, si esprime, altresi', in ordine  alla  congruita'  del  costo
delle cure mediche gia' effettuate e/o da effettuare,  inerenti  alle
affezioni riportate a seguito dell'incidente e necessarie a  limitare
il danno. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010,  n.
158 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.