(CODICE CIVILE-art. 1347)
                             Art. 1347. 
 
              (Possibilita' sopravvenuta dell'oggetto). 
 
  Il contratto sottoposto a condizione  sospensiva  o  a  termine  e'
valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene  possibile
prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.