(CODICE CIVILE-art. 1349)
                             Art. 1349. 
 
                   (Determinazione dell'oggetto). 
 
  Se la determinazione della  prestazione  dedotta  in  contratto  e'
deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi  al
suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se
manca la determinazione del  terzo  o  se  questa  e'  manifestamente
iniqua o erronea, la determinazione e' fatta dal giudice. 
 
  La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo  non  si  puo'
impugnare  se  non  provando  la  sua  mala   fede.   Se   manca   la
determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo,
il contratto e' nullo. 
 
  Nel determinare la prestazione il  terzo  deve  tener  conto  anche
delle  condizioni  generali  della  produzione  a  cui  il  contratto
eventualmente abbia riferimento.