Art. 856
                         Anzianita' assoluta

1. Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal militare
nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati
in base alle disposizioni del presente codice.
2.  L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del provvedimento
di nomina o di promozione, se non e' altrimenti disposto.