Art. 860
                      Rettifiche di anzianita'

1.  Nessuna  rettifica di anzianita' per errata assegnazione di posto
nel  ruolo puo' disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla
data   di   pubblicazione   del  provvedimento,  tranne  il  caso  di
accoglimento  in  via  amministrativa di ricorso giurisdizionale o di
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.