Art. 1079 
 
             Principi generali e ambito di applicazione 
 
1. In attuazione dell'articolo 1907 del codice, ai soggetti  indicati
al  comma  2,  che  abbiano  contratto  menomazioni   dell'integrita'
psicofisica permanentemente invalidanti o da cui  sia  conseguito  il
decesso, e' corrisposta l'elargizione di cui agli  articoli  6  della
legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre  1990,  n.
302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5,  commi  1,  2  e  5,
della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando l'esposizione e  l'utilizzo
di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di
nanoparticelle  di  minerali  pesanti  prodotte  da   esplosione   di
materiale bellico abbiano costituito  la  causa  ovvero  la  concausa
efficiente e determinante delle menomazioni. 
2. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono: 
a) il personale militare e civile italiano impiegato  nelle  missioni
internazionali; 
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni  di
tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; 
c) il personale militare e civile italiano impiegato  nei  teatri  di
conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); 
d) i cittadini  italiani  operanti  nei  settori  della  cooperazione
ovvero impiegati da organizzazioni  non  governative  nell'ambito  di
programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle  aree  di  cui
alle lettere a) e b); 
e) i cittadini italiani residenti  nelle  zone  adiacenti  alle  basi
militari sul territorio  nazionale  presso  le  quali  e'  conservato
munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di  cui  alla  lettera
b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di
territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro
delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b); 
f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed  e),  i  genitori  ovvero  i  fratelli
conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso  di
decesso a seguito  delle  patologie  di  cui  all'articolo  1907  del
codice. 
3. L'elargizione di cui al comma  1  e'  corrisposta  ai  beneficiari
secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli  1080,  1082  e
1084, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio  1961  ed
entro i termini di cui all'articolo 1080,  comma  2,  sul  territorio
nazionale e all'estero. 
 
          Note all'art. 1079: 
          - Il testo dell'articolo 6 della legge 13 agosto  1980,  n.
          466  (Speciali  elargizioni  a  favore  di   categorie   di
          dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o  di
          azioni terroristiche), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          22 agosto 1980, n. 230, e' il seguente: 
          «Art. 6 - 1. La speciale elargizione di cui  alla  presente
          legge ed alle altre in essa richiamate,  nei  casi  in  cui
          compete alle famiglie, e' corrisposta secondo  il  seguente
          ordine: 
          1) coniuge superstite e figli se a carico; 
          2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso
          non abbia diritto a pensione; 
          3) genitori; 
          4) fratelli e sorelle se conviventi a carico. 
          2. Fermo restando l'ordine sopraindicato per  le  categorie
          di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito  di  ciascuna  di
          esse,  si  applicano  le  disposizioni  sulle   successioni
          legittime stabilite dal codice civile». 
          - Il testo degli articoli 1 e  4  della  legge  20  ottobre
          1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e
          della criminalita' organizzata), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 1990, n. 250, e' il seguente: 
          «Art. 1 (Casi di elargizione).  -  1.  A  chiunque  subisca
          un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o  lesioni
          riportate in conseguenza  dello  svolgersi  nel  territorio
          dello  Stato  di  atti  di  terrorismo   o   di   eversione
          dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto  leso
          non abbia concorso alla  commissione  degli  atti  medesimi
          ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12
          del  codice  di  procedura  penale,  e'   corrisposta   una
          elargizione  fino  a  euro  200.000,  in  proporzione  alla
          percentuale di  invalidita'  riscontrata,  con  riferimento
          alla capacita' lavorativa, in ragione  di  euro  2.000  per
          ogni punto percentuale. 
          1-bis. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  nei
          casi in  cui  l'elargizione  sia  stata  gia'  richiesta  o
          corrisposta da altro Stato. 
          2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi'  corrisposta
          a chiunque subisca un'invalidita' permanente,  per  effetto
          di  ferite  o  lesioni  riportate  in   conseguenza   dello
          svolgersi nel territorio dello Stato  di  fatti  delittuosi
          commessi  per  il  perseguimento  delle   finalita'   delle
          associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale,
          a condizione che: 
          a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del
          fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo
          siano connessi ai sensi  dell'articolo  12  del  codice  di
          procedura penale; 
          b) il soggetto leso risulti essere, del tutto  estraneo  ad
          ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che  si  dimostri
          l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione
          criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al  tempo
          dell'evento, si era gia' dissociato o  comunque  estraniato
          dagli  ambienti   e   dai   rapporti   delinquenziali   cui
          partecipava. 
          3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a  chiunque
          subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite  o
          lesioni  riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi   nel
          territorio dello  Stato  di  operazioni  di  prevenzione  o
          repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e  2,  a
          condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
          attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime. 
          4. L'elargizione di cui al  presente  articolo  e'  inoltre
          corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al  comma  3,
          subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite  o
          lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza  prestata,
          e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente  nei
          casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
          ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad  autorita',
          ufficiali ed agenti di pubblica  sicurezza,  nel  corso  di
          azioni od operazioni di cui al presente articolo,  svoltesi
          nel territorio dello Stato. 
          5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita'  permanente
          che comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o  del
          rapporto   di   impiego   e'   equiparata   all'invalidita'
          permanente  pari   a   quattro   quinti   della   capacita'
          lavorativa.». 
          «Art. 4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai componenti  la
          famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o
          lesioni riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi  delle
          azioni od operazioni di cui all'articolo 1  e'  corrisposta
          una elargizione complessiva, anche in caso di  concorso  di
          piu' soggetti, di euro 200.000,  secondo  l'ordine  fissato
          dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980,  n.  466,  come
          sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. 
          2. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta  altresi'
          a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati  da  rapporto
          di  coniugio,  che  risultino  conviventi  a  carico  della
          persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti  l'evento
          ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono  all'uopo
          posti, nell'ordine stabilito dal citato  articolo  6  della
          legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le  sorelle
          conviventi a carico». 
          - Il testo dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n.
          407 (Nuove norme in favore delle vittime del  terrorismo  e
          della criminalita' organizzata), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277, e' il seguente: 
          «Art. 1 - 1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
          20 ottobre 1990, n. 302 , le parole: «non inferiore  ad  un
          quarto della  capacita'  lavorativa»  sono  soppresse.  Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95  milioni  a
          decorrere dall'anno 1999. 
          2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20  ottobre
          1990, n. 302, come modificato  dal  comma  1  del  presente
          articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i
          fratelli conviventi e a  carico  qualora  siano  gli  unici
          superstiti, dei soggetti deceduti  o  resi  permanentemente
          invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di
          cui alle vigenti disposizioni legislative,  con  precedenza
          rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita'
          di titoli.  Per  i  soggetti  di  cui  al  presente  comma,
          compresi coloro che svolgono gia' un'attivita'  lavorativa,
          le assunzioni per chiamata  diretta  sono  previste  per  i
          profili professionali del personale  contrattualizzato  del
          comparto Ministeri  fino  all'ottavo  livello  retributivo.
          Ferme restando le percentuali di assunzioni previste  dalle
          vigenti disposizioni, per i livelli retributivi  dal  sesto
          all'ottavo   le   assunzioni,   da    effettuarsi    previo
          espletamento della prova di idoneita' di  cui  all'articolo
          32 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non
          potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di
          vacanze nell'organico. 
          3. (Omissis). 
          4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20  ottobre  1990,
          n. 302 , il secondo periodo e' soppresso». 
          - Il testo dell'articolo 5, commi 1, 2 e 5, della  legge  3
          agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in  favore  delle  vittime
          del terrorismo e delle stragi di tale matrice),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto  2004,  n.  187,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 5 - 1. L'elargizione di cui al comma 1  dell'articolo
          1 della  legge  20  ottobre  1990,  n.  302,  e  successive
          modificazioni,  e'  corrisposta  nella  misura  massima  di
          200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita'
          riportata,  in  ragione  di  2.000  euro  per  ogni   punto
          percentuale. 
          2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche  alle
          elargizioni gia' erogate prima della  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, considerando nel computo anche
          la rivalutazione di cui all'articolo  6.  A  tale  fine  e'
          autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004. 
          3. - 4.(Omissis) 
          5.  L'elargizione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,   e
          all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre  1990,  n.
          302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera  b),
          della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta  nella
          misura  di  200.000  euro.  Per  le  stesse  finalita'   e'
          autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004».