Art. 1080 
 
Procedimento di riconoscimento dei benefici alle vittime di materiale
                               bellico 
 
1.   Il   Ministero   della    difesa    provvede    all'attribuzione
dell'elargizione di cui all'articolo 1079 ai soggetti  colpiti  dalle
infermita'  o  patologie  previste  dal  presente  capo,  ovvero   ai
superstiti aventi diritto. 
2. Per ottenere l'elargizione, gli interessati presentano domanda  al
Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare,
della leva e del collocamento al lavoro dei volontari  congedati,  di
seguito  denominata  Direzione  generale.  La  domanda  deve   essere
presentata entro il termine di sei mesi dal  verificarsi  dell'evento
e, comunque, entro il 31 dicembre  2010.  Sono  comunque  considerate
valide le domande presentate dai genitori prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento. 
3.  Nel  caso  di  cittadini  italiani  non  residenti  in  Italia  o
temporaneamente domiciliati all'estero, la domanda e'  inoltrata  per
il tramite dell'Ufficio consolare del luogo di residenza o temporaneo
domicilio  dell'interessato  che  provvede  a  trasmetterla  con   la
documentazione occorrente alla Direzione generale. 
4. Per i  dipendenti  pubblici  le  amministrazioni  di  appartenenza
possono procedere d'ufficio, trasmettendo la relativa  documentazione
alla Direzione generale, entro i termini di cui al comma 2. 
5. La Direzione generale procede all'istruttoria e  alla  definizione
delle singole posizioni dei beneficiari, secondo l'ordine cronologico
degli eventi  che  hanno  costituito  la  causa  ovvero  la  concausa
efficiente e determinante delle infermita' o  patologie  tumorali,  a
cominciare da quello piu' remoto  nel  tempo.  In  base  ai  predetti
criteri e secondo le modalita' di cui agli articoli 1081 e  1084,  e'
predisposta una  graduatoria  unica  dei  beneficiari  periodicamente
aggiornata, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.