Art. 1080 Procedimento di riconoscimento dei benefici alle vittime di materiale bellico 1. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione dell'elargizione di cui all'articolo 1079 ai soggetti colpiti dalle infermita' o patologie previste dal presente capo, ovvero ai superstiti aventi diritto. 2. Per ottenere l'elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, di seguito denominata Direzione generale. La domanda deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'evento e, comunque, entro il 31 dicembre 2010. Sono comunque considerate valide le domande presentate dai genitori prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all'estero, la domanda e' inoltrata per il tramite dell'Ufficio consolare del luogo di residenza o temporaneo domicilio dell'interessato che provvede a trasmetterla con la documentazione occorrente alla Direzione generale. 4. Per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza possono procedere d'ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione generale, entro i termini di cui al comma 2. 5. La Direzione generale procede all'istruttoria e alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, secondo l'ordine cronologico degli eventi che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali, a cominciare da quello piu' remoto nel tempo. In base ai predetti criteri e secondo le modalita' di cui agli articoli 1081 e 1084, e' predisposta una graduatoria unica dei beneficiari periodicamente aggiornata, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.