Art. 1081 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
  1. L'accertamento della  dipendenza  da  causa  di  servizio  delle
infermita' permanentemente invalidanti o da  cui  sia  conseguito  il
decesso nei casi previsti da  presente  titolo,  e'  effettuato,  nei
confronti dei dipendenti pubblici, secondo le  procedure  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 
  2. La commissione medica ospedaliera di cui  all'articolo  193  del
codice,  esprime  il  giudizio  sanitario  sulla  percentualizzazione
dell'invalidita' secondo i criteri di cui all'articolo 1082. 
  3. Il Comitato  di  verifica  per  le  cause  di  servizio  di  cui
all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
ottobre 2001, n. 461, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti,
accerta la dipendenza da causa di servizio e si pronuncia con  parere
da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni. 
  4. Il parere di cui al comma  3  e'  motivato  ed  e'  firmato  dal
presidente e dal segretario del Comitato. 
  5. Nell'esame delle pratiche in cui  le  infermita'  non  risultino
ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al  parere
di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime  contestualmente  anche  il
parere motivato di cui al comma 3. 
  6. Per l'esame delle  pratiche  finalizzate  alla  concessione  dei
benefici di cui al presente capo, il Comitato e' integrato, di  volta
in volta, da un ufficiale superiore o da un  funzionario  scelti  tra
esperti  della  materia  delle   Forze   armate   o   del   Ministero
dell'interno. 
 
          Note all'art. 1081: 
          -  Il  testo  degli  articoli  10  e  11  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  ottobre  2001,  n.   461
          (Regolamento recante semplificazione dei  procedimenti  per
          il riconoscimento  della  dipendenza  delle  infermita'  da
          causa  di  servizio,  per  la  concessione  della  pensione
          privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche'  per
          il funzionamento e la  composizione  del  comitato  per  le
          pensioni privilegiate ordinarie), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5, e' il seguente: 
          «Art. 10 (Comitato di verifica per le cause di servizio). -
          1. Il  Comitato  per  le  pensioni  privilegiate  ordinarie
          assume, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  regolamento,  la  denominazione  di  Comitato  di
          verifica per le cause di servizio. 
          2. Il Comitato e' formato da un numero  di  componenti  non
          superiore a quaranta e non inferiore a trenta,  scelti  fra
          gli  esperti  della  materia,  provenienti  dalle   diverse
          magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal  ruolo  dei
          dirigenti delle amministrazioni dello  Stato,  nonche'  tra
          gli  ufficiali  superiori  medici  delle  Forze  armate   e
          qualifiche equiparate delle Forze di  polizia  di  Stato  a
          ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle
          amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti  in
          medicina legale e delle assicurazioni.  Per  l'esame  delle
          domande relative a  militari  o  appartenenti  a  corpi  di
          polizia, anche a ordinamento  civile,  il  Comitato  e'  di
          volta in volta  integrato  da  un  numero  di  ufficiali  o
          funzionari   dell'arma,   corpo   o   amministrazione    di
          appartenenza non superiore a due. 
          3.  I  componenti,  nominati  con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze per  un  periodo  di  quattro
          anni, prorogabili per non piu' di una volta, possono essere
          collocati in posizione di comando o fuori ruolo  presso  il
          Comitato, previa  autorizzazione  del  relativo  organo  di
          autogoverno,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  13,
          comma  3,  del  decreto-legge  12  giugno  2001,  n.   217,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2001,
          n.  317,  senza  aggravi  di  oneri  e  restando  a  carico
          dell'organismo  di  provenienza  la   spesa   relativa   al
          trattamento economico complessivo. 
          4. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          e' nominato, tra i componenti magistrati  della  Corte  dei
          conti, il Presidente del Comitato. 
          5. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          possono essere affidate le funzioni di  Vice  Presidente  a
          componenti   del   Comitato   provenienti   dalle   diverse
          magistrature. 
          6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilita'
          di riunione plenaria, funziona suddiviso  in  piu'  sezioni
          composte dal Presidente, o  dal  Vice  Presidente,  che  le
          presiedono, e da  quattro  membri,  dei  quali  almeno  due
          scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici. 
          7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di
          inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e
          4 dell'articolo  11  per  le  pronunce  del  Comitato,  con
          proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti
          responsabili di inadempienze o ritardi. 
          8. Il Comitato opera presso il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e si avvale di una segreteria  costituita  da
          un  contingente  di  personale  non  superiore  alle  cento
          unita', appartenente  all'Amministrazione  dell'economia  e
          delle finanze. 
          9. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          sono  stabiliti  criteri  e  modalita'  di   organizzazione
          interna  della  segreteria  del  Comitato  e  dei  relativi
          compiti di supporto, anche in relazione  all'individuazione
          di uffici di livello  dirigenziale  non  superiori  a  tre,
          nell'ambito della dotazione di personale  dirigenziale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze,  e  sono  definiti
          modalita' e termini per la conclusione delle  procedure  di
          trasferimento di personale, atti  e  mezzi  della  predetta
          segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  al
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
          10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi  del
          presente regolamento, continua ad operare  il  Comitato  di
          cui all'articolo  166  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  nella  composizione
          prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di
          entrata in vigore del presente regolamento. 
          11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore  del
          presente regolamento sono trattate dal  Comitato  entro  un
          termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la
          sollecita definizione delle domande predette il  Presidente
          adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e  dispone
          la ripartizione  dei  carichi  di  lavoro  tra  le  sezioni
          costituite a norma  del  comma  6,  fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 10. 
          12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche  arretrate,
          possono  essere  costituiti  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, in aggiunta al  Comitato  di
          verifica, speciali Comitati stralcio, composti di non oltre
          cinque componenti, scelti tra appartenenti  alle  categorie
          indicate al comma 2, alle condizioni di cui al  comma  3  e
          con i criteri di composizione di cui al  comma  6,  per  la
          trattazione, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti
          presso il Comitato per le pensioni privilegiate  ordinarie.
          Le domande  pendenti  sono  assegnate  secondo  criteri  di
          ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione,
          su proposta del Presidente  del  Comitato  di  verifica  in
          relazione alla specificita' di materia o analogia di  cause
          di servizio o infermita'.  A  supporto  dell'attivita'  dei
          Comitati speciali e' utilizzato l'ufficio di cui  al  comma
          8, il cui contingente, a tal fine, e'  elevato  a  settanta
          unita', senza aggravi di oneri. 
          13. Il Presidente adotta  le  necessarie  disposizioni  per
          l'attivazione dell'articolo 4.». 
          «Art. 11 (Pareri del Comitato). - 1. Il Comitato accerta la
          riconducibilita'  ad  attivita'  lavorativa   delle   cause
          produttive di infermita' o lesione, in relazione a fatti di
          servizio ed al rapporto causale tra i fatti e  l'infermita'
          o lesione. 
          2. Entro sessanta giorni dal  ricevimento  degli  atti,  il
          Comitato, nel giorno fissato  dal  Presidente,  sentito  il
          relatore, si pronuncia sulla dipendenza  dell'infermita'  o
          lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro
          quindici giorni all'amministrazione. 
          3. Il parere e' motivato ed e' firmato dal Presidente e dal
          Segretario. 
          4. Entro  venti  giorni  dal  ricevimento  degli  atti,  il
          Comitato  puo'  richiedere  supplementi   di   accertamenti
          sanitari alla Commissione medica prevista dall'articolo 6 o
          ad una delle Commissioni di cui all'articolo 9,  scelta  in
          modo da assicurare la diversita' dell'organismo rispetto  a
          quello che ha reso la prima diagnosi; la visita  medica  e'
          effettuata nel rispetto dei termini e  delle  procedure  di
          cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilita' di
          ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo  6,
          commi 8 e 11, il verbale della visita medica  e'  trasmesso
          direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato
          si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla
          ricezione del verbale».