Art. 1084 Corresponsione dell'elargizione 1. L'elargizione di cui all'articolo 1079, comma 1, e' corrisposta ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 1080, qualora gli stessi non abbiano gia' beneficiato, per la medesima percentuale di invalidita', del corrispondente beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente capo, una percentuale di invalidita' maggiore rispetto a quella gia' riconosciuta, l'elargizione e' determinata per differenza e inserita nel piano di riparto. 2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione generale si puo' avvalere della graduatoria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243. 3. In ogni caso, la misura pro capite dell'elargizione in favore degli aventi titolo non puo' superare l'importo massimo della speciale elargizione di cui agli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206. 4. L'importo dell'elargizione corrisposta secondo il piano di riparto di cui al comma 1 e' portato in detrazione dal beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere, fino alla concorrenza del medesimo.
Note all'art. 1084: - Il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 (Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n. 183, e' il seguente: «Art. 3 (Termini e modalita' delle procedure). - 1. - 2. (omissis). 3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2.». - Per il testo degli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si vedano le note all'articolo 1079.