Art. 1084 
 
                   Corresponsione dell'elargizione 
 
1. L'elargizione di cui all'articolo 1079, comma 1, e' corrisposta ai
soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo, sino ad esaurimento
delle risorse disponibili, secondo un  piano  di  riparto  che  tenga
conto del numero dei beneficiari inseriti nella  graduatoria  di  cui
all'articolo 1080, qualora gli stessi non abbiano  gia'  beneficiato,
per  la  medesima  percentuale  di  invalidita',  del  corrispondente
beneficio previsto dalle norme vigenti in favore  delle  vittime  del
terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere. Nel caso  in
cui venga accertata ai sensi del presente capo,  una  percentuale  di
invalidita'   maggiore   rispetto   a   quella   gia'   riconosciuta,
l'elargizione e' determinata per differenza e inserita nel  piano  di
riparto. 
2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma  1,  la
Direzione  generale  si  puo'  avvalere  della  graduatoria  di   cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
7 luglio 2006, n. 243. 
3. In ogni caso, la misura  pro  capite  dell'elargizione  in  favore
degli  aventi  titolo  non  puo'  superare  l'importo  massimo  della
speciale elargizione di cui agli articoli 1 della  legge  20  ottobre
1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi  1  e
2, della legge 3 agosto 2004, n. 206. 
4. L'importo dell'elargizione corrisposta secondo il piano di riparto
di cui al comma 1 e' portato in  detrazione  dal  beneficio  previsto
dalle norme vigenti in favore delle  vittime  del  terrorismo,  della
criminalita' organizzata e del  dovere,  fino  alla  concorrenza  del
medesimo. 
 
 
          Note all'art. 1084: 
          - Il testo  dell'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  luglio   2006,   n.   243
          (Regolamento   concernente   termini   e    modalita'    di
          corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed
          ai  soggetti  equiparati,   ai   fini   della   progressiva
          estensione dei  benefici  gia'  previsti  in  favore  delle
          vittime  della  criminalita'  e  del  terrorismo,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre  2005,  n.
          266), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n.
          183, e' il seguente: 
          «Art. 3 (Termini e modalita' delle procedure).  -  1.  - 2.
          (omissis). 
          3. Le posizioni degli interessati, come definite  al  comma
          2, sono trasmesse al Ministero dell'interno -  Dipartimento
          della pubblica  sicurezza  che  provvede  a  formare  e  ad
          aggiornare, entro il  31  ottobre  per  il  primo  anno  di
          applicazione del presente regolamento ed entro il 30  marzo
          ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria
          unica   nazionale   delle   posizioni,   secondo   l'ordine
          cronologico di accadimento degli eventi indicato  al  comma
          2.». 
          - Per il testo degli articoli  1  della  legge  20  ottobre
          1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e  5,
          commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206,  si  vedano
          le note all'articolo 1079.