Art. 330. 
 
  Le casse contenenti esplosivi devono essere collocate in  scaffali,
o poste l'una sull'altra in forma di pile senza  sorpassare  in  ogni
caso un'altezza di 1,80 m e devono essere disposte in  modo  che  fra
esse possa circolare l'aria. 
  Ciascun tipo di esplosivo, raggruppato in pile o in scaffali,  deve
essere  separato  da   spazi   liberi   dagli   altri   esplosivi   e
contraddistinto da un cartello.