(CODICE CIVILE-art. 1350)
                             Art. 1350. 
 
                (Atti che devono farsi per iscritto). 
 
  Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto  pena
di nullita': 
    1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili; 
    2) i contratti che costituiscono, modificano o  trasferiscono  il
diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di  superficie,  il
diritto del concedente e dell'enfiteuta; 
    3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati
dai numeri precedenti; 
    4)  i  contratti  che  costituiscono  o  modificano  le  servitu'
prediali, il diritto  di  uso  su  beni  immobili  e  il  diritto  di
abitazione; 
    5)  gli  atti  di  rinunzia  ai  diritti  indicati   dai   numeri
precedenti; 
    6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 
    7) i contratti di anticresi; 
    8) i contratti di locazione  di  beni  immobili  per  una  durata
superiore a nove anni; 
    9) i contratti di societa' o  di  associazione  con  i  quali  si
conferisce il godimento di beni immobili o  di  altri  diritti  reali
immobiliari per un tempo  eccedente  i  nove  anni  o  per  un  tempo
indeterminato; 
    10) gli atti che  costituiscono  rendite  perpetue  o  vitalizie,
salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; 
    11) gli atti di divisione di beni immobili  e  di  altri  diritti
reali immobiliari; 
    12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai
rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; 
    13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.