(CODICE CIVILE-art. 1352)
                             Art. 1352. 
 
                       (Forme convenzionali). 
 
  Se  le  parti  hanno  convenuto  per  iscritto  di   adottare   una
determinata forma per la  futura  conclusione  di  un  contratto,  si
presume che la forma sia stata voluta per la validita' di questo.