Art. 866 
                           Condanna penale 
 
1. La perdita del grado,  senza  giudizio  disciplinare,  consegue  a
condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare
o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione
o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle
pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e  6)  del
codice penale. 
2. I casi in base ai quali la condanna penale comporti l'applicazione
della rimozione o della interdizione temporanea dai  pubblici  uffici
sono contemplati, rispettivamente,  dalla  legge  penale  militare  e
dalla legge penale comune.