Art. 331. L'ingegnere capo stabilisce con provvedimento definitivo, sentito il direttore, il quantitativo massimo delle capsule detonanti delle micce detonanti e degli accenditori con capsula che possono essere depositati nel sotterraneo della miniera e della cava. Nelle riservette per quantitativi di esplosivi superiori a 50 kg, i materiali suddetti sono collocati in apposita nicchia o armadio chiusi da porta con chiave, e posti prima dell'ultimo gomito di accesso alla riservetta a distanza non inferiore a 10 m da esso.