Art. 331. 
 
  L'ingegnere capo stabilisce con provvedimento  definitivo,  sentito
il direttore, il quantitativo massimo delle capsule  detonanti  delle
micce detonanti e degli accenditori con capsula  che  possono  essere
depositati nel sotterraneo della miniera e della cava. 
  Nelle riservette per quantitativi di esplosivi superiori a 50 kg, i
materiali suddetti sono  collocati  in  apposita  nicchia  o  armadio
chiusi da porta con chiave,  e  posti  prima  dell'ultimo  gomito  di
accesso alla riservetta a distanza non inferiore a 10 m da esso.