(CODICE CIVILE-art. 1354)
                             Art. 1354. 
 
                (Condizioni illecite o impossibili). 
 
  E'  nullo  il  contratto  al  quale  e'  apposta  una   condizione,
sospensiva o risolutiva, contraria  a  norme  imperative,  all'ordine
pubblico o al buon costume. 
 
  La  condizione  impossibile  rende  nullo  il   contratto   se   e'
sospensiva; se e' risolutiva, si ha come non apposta. 
 
  Se la condizione illecita o  impossibile  e'  apposta  a  un  patto
singolo del  contratto,  si  osservano,  riguardo  all'efficacia  del
patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto e' disposto
dall'art. 1419.