(CODICE CIVILE-art. 1355)
                             Art. 1355. 
 
                 (Condizione meramente potestativa). 
 
  E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di  un  obbligo
subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla
mera  volonta'  dell'alienante  o,  rispettivamente,  da  quella  del
debitore.