(CODICE CIVILE-art. 1357)
                             Art. 1357. 
 
        (Atti di disposizione in pendenza della condizione). 
 
  Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o  risolutiva
puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni  atto  di
disposizione sono subordinati alla stessa condizione.