(CODICE CIVILE-art. 1358)
                             Art. 1358. 
 
        (Comportamento delle parti nello stato di pendenza). 
 
  Colui che si e' obbligato  o  che  ha  alienato  un  diritto  sotto
condizione sospensiva,  ovvero  lo  ha  acquistato  sotto  condizione
risolutiva, deve, in pendenza della condizione,  comportarsi  secondo
buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.