(CODICE CIVILE-art. 1360)
                             Art. 1360. 
 
                 (Retroattivita' della condizione). 
 
  Gli effetti  dell'avveramento  della  condizione  retroagiscono  al
tempo in cui e' stato concluso il contratto, salvo che, per  volonta'
delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o
della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso. 
 
  Se pero' la condizione risolutiva e'  apposta  a  un  contratto  ad
esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza
di patto contrario, non ha effetto  riguardo  alle  prestazioni  gia'
eseguite.