(CODICE CIVILE-art. 1361)
                             Art. 1361. 
 
                     (Atti di amministrazione). 
 
  L'avveramento della condizione non pregiudica  la  validita'  degli
atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della
condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto. 
 
  Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti
percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si e' avverata.