Art. 59.
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'applicazione della presente legge,
valutati  in  complessive  lire 13.921 milioni per l'anno 1999 e lire
27.842  milioni  a  decorrere  dall'anno  2000  si  provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  di  parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
   2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.