Art. 79. 
                         Termini per le gare 
 
  1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso,  per  appalti
di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP,
il termine di ricezione della  domanda  di  partecipazione  non  puo'
essere inferiore a trentasette  giorni  a  decorrere  dalla  data  di
spedizione del bando di gara. Le domande  di  partecipazione  possono
essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia
o telefono; ove inoltrate con mezzo  diverso  dalla  lettera,  devono
comunque essere confermate per lettera spedita entro  il  termine  di
ricezione delle domande stesse. 
  2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande  di  partecipazione,
invita nella stessa data e per iscritto i candidati in  possesso  dei
requisiti previsti nel bando di gara  a  presentare  le  offerte.  La
lettera di invito deve contenere: 
    a) l'indirizzo  dell'ufficio  cui  possono  essere  richiesti  il
capitolato d'oneri ed  i  documenti  complementari,  il  termine  per
presentare  la  richiesta,  nonche'  l'importo  e  le  modalita'   di
pagamento della somma  che  deve  essere  eventualmente  versata  per
ottenere i suddetti documenti; 
    b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui  queste
devono essere spedite e la lingua o le lingue in  cui  devono  essere
redatte; 
    c) gli estremi del bando di gara; 
    d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano  nel
bando di gara. 
  3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori  di  importo  pari  o
superiore al controvalore in Euro di  5.000.000  DSP  il  termine  di
ricezione delle offerte non  puo'  essere  inferiore  a  cinquantadue
giorni dalla data di spedizione del bando di gara: per la licitazione
privata lo stesso termine non puo' essere inferiore a quaranta giorni
dalla data di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso  tale
termine non puo' essere inferiore ad ottanta giorni. 
  4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una
visita dei luoghi o  previa  consultazione  sul  luogo  di  documenti
allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle  offerte
devono essere adeguatamente aumentati. 
  5. I capitolati d'oneri ed i documenti  complementari,  sempre  che
richiesti in tempo utile, devono essere inviati  alle  imprese  dalle
stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data  di  ricezione  della
richiesta. 
  6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che
richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei  giorni
prima della scadenza del termine stabilito  per  la  ricezione  delle
offerte. 
  7. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri  ed  i  documenti
non possono essere forniti nei termini o quando  le  offerte  possono
essere fatte solo a  seguito  di  una  visita  dei  luoghi  o  previa
consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri,
i termini di cui al comma 3 devono essere adeguatamente aumentati. 
  8. Quando la comunicazione di preinformazione di  cui  all'articolo
80, comma 1, e' stata inviata almeno  cinquantadue  giorni  prima  e,
comunque, non piu' di dodici mesi  prima  della  data  di  invio  del
bando, il termine di ricezione delle offerte puo'  essere  ridotto  a
ventidue giorni, per pubblici  incanti,  a  ventisei  giorni  per  la
licitazione privata ed a cinquanta giorni per l'appalto concorso. 
  9. Nella licitazione privata  o  nell'appalto-concorso  relativi  a
lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000  DSP
il termine di ricezione delle  domande  di  partecipazione  non  puo'
essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione  del
bando. 
  10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore  al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di  ricezione  delle
offerte non puo' essere inferiore a ventisei  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del bando; per la licitazione privata lo stesso termine
non puo' essere inferiore a venti giorni  dalla  data  di  spedizione
degli inviti; per l'appalto-concorso tale  termine  non  puo'  essere
inferiore a ottanta giorni. 
  11.  I  termini   sono   calcolati   conformemente   alle   vigenti
disposizioni dell'Unione Europea.