Art. 80. 
                        Forme di pubblicita' 
 
  1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di  lavori  pubblici
di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP,
contenuti nei programmi, sono rese  note  mediante  comunicazione  di
preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea. 
  2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro
di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed  i  bandi  sono  inviati  all'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli  avvisi  e  i
bandi  sono  altresi'  pubblicati  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e,  dopo  dodici  giorni  dall'invio  all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea,  per  estratto  su
almeno due dei principali quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  su
almeno due a maggiore diffusione nella regione  dove  si  eseguono  i
lavori. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non
deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate,  le
stazioni appaltanti devono essere in grado  di  provare  la  data  di
spedizione. 
  3. Per i lavori di importo  pari  o  superiore  ad  un  milione  ed
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi  ed
i bandi di gara sono pubblicati sul  foglio  delle  inserzioni  della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con  le
modalita' previste dal comma 2. 
  4. Per i lavori di importo compreso tra  500.000  ed  1.000.000  di
Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono  pubblicati  sul  Bollettino
ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e,
per  estratto,  su  almeno  due  dei  principali  quotidiani   avente
particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori. 
  5. Quando l'importo dei  lavori  posto  in  gara  non  raggiunge  i
500.000  Euro,  la  pubblicazione  puo'  essere  effettuata  soltanto
nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i  lavori  e  nell'Albo
della stazione appaltante. 
  6. E' facolta' della stazione  appaltante  ricorrere  ad  ulteriori
forme di pubblicita', anche telematica. 
  7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti
notizie: la  tipologia  delle  commesse,  l'importo  dei  lavori,  la
localita' di esecuzione, la  data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' Europee e sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, la data di presentazione  dell'offerta  e  della
domanda di partecipazione alla  gara,  l'indirizzo  dell'ufficio  ove
poter acquisire le informazioni necessarie. 
  8. Le stesse modalita' sono osservate per la pubblicazione dei dati
di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e  f  ter)  della
Legge. 
  9. Ai fini del  presente  articolo,  per  quotidiani  nazionali  si
intendono quelli aventi una significativa diffusione, in  termini  di
vendita, in tutte le regioni e destinati  prevalentemente  a  fornire
contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali
o provinciali  si  intendono  quelli  piu'  diffusi,  in  termini  di
vendita,  nel  relativo  territorio  e  destinati  prevalentemente  a
fornire  contenuti  informativi  di  interesse  generale  concernenti
anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai
quotidiani provinciali i periodici a diffusione  locale  che  abbiano
almeno  due  uscite   settimanali   e   che   abbiano   il   formato,
l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei  giornali
quotidiani. 
  10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara e'  indicato  il
nome del responsabile del procedimento. 
  11. Gli avvisi di preinformazione, i  bandi  di  gara,  gli  avvisi
degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli
allegati I, L, M, N, O. 
  12. L'osservatorio dei lavori  pubblici  assicura  la  trasmissione
annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai
contratti  di  appalto  di  lavori  stipulati  dalle  amministrazioni
aggiudicatrici nell'anno precedente, contenenti il numero e il valore
globale  dei  contratti  aggiudicati  al  di   sopra   della   soglia
comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei
lavori appaltati, la razionalita' dell'impresa aggiudicataria. 
 
          Note all'art. 80:

             Il testo dell'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e
          f  ter)  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
          modificazioni e' il seguente:
          "Art.  29  (Pubblicita').  1.  Il regolamento disciplina le
          forme  di  pubblicita'  degli  appalti  e delle concessioni
          sulla  base  delle seguenti norme regolatrici: f) prevedere
          che  le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli altri enti
          aggiudicatori  o  realizzatori,  prima  della  stipula  del
          contratto  o  della  concessione,  anche  nei  casi  in cui
          l'aggiudicazione  e'  avvenuta mediante trattativa privata,
          provvedano,  con  le modalita' di cui alle lettere a), b) e
          c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli
          invitati  e  dei  partecipanti  alla  gara, del vincitore o
          prescelto,   del   sistema   di   aggiudicazione  adottato,
          dell'importo  di  aggiudicazione  dei  lavori, dei tempi di
          realizzazione  dell'opera, del nominativo del direttore dei
          lavori  designato,  nonche',  entro  trenta giorni dal loro
          compimento  ed  effettuazione, dell'ultimazione dei lavori,
          dell'effettuazione  del  collaudo,  dell'importo finale del
          lavoro.
          f-bis)  nei  casi in cui l'importo finale dei lavori superi
          di  piu'  del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di
          affidamento  e/o  l'ultimamente dei lavori sia avvenuta con
          un  ritardo  superiore  ai  sei  mesi  rispetto al tempo di
          realizzazione       dell'opera       fissato       all'atto
          dell'aggiudicazione  o dell'affidamento, prevedere forme di
          pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b)
          e  c)  del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
          dell'affidatario,  diretta  a  rendere  note le ragioni del
          maggior  importo  e/o  del  ritardo  nell'effettuazione dei
          lavori;
          f-ter)  nei  casi  di  contenzioso,  di  cui  agli articoli
          31-bis,  commi  2  e  3, e 32, gli organi giudicanti devono
          trasmettere  i  dispositivi delle sentenze e delle pronunce
          emesse   all'Osservatorio  e,  qualora  le  sentenze  o  le
          pronunce  dispongano  variazioni  rispetto  agli importi di
          aggiudicazione  o di affidamento dei lavori, disporre forme
          di  pubblicita',  a  carico della parte soccombente, con le
          stesse  modalita'  di cui alle lettere b) e c) del presente
          comma".