Art. 80. Forme di pubblicita' 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. 2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate, le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione. 3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalita' previste dal comma 2. 4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori. 5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione puo' essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante. 6. E' facolta' della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicita', anche telematica. 7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la localita' di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie. 8. Le stesse modalita' sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge. 9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli piu' diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani. 10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara e' indicato il nome del responsabile del procedimento. 11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O. 12. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la razionalita' dell'impresa aggiudicataria.
Note all'art. 80: Il testo dell'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il seguente: "Art. 29 (Pubblicita'). 1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicita' degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici: f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione e' avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonche', entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro. f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di piu' del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimamente dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori; f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicita', a carico della parte soccombente, con le stesse modalita' di cui alle lettere b) e c) del presente comma".