Art. 82. 
                       Segretezza e sicurezza 
 
  1. Le amministrazioni  usuarie  del  bene  oggetto  dell'intervento
dichiarano con provvedimento motivato, le opere di  cui  all'articolo
33 della Legge da considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11  luglio
1941, n.1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili
con speciali misure di sicurezza". 
  2. Le opere di cui  al  comma  1  sono  realizzate  da  imprese  in
possesso del requisiti previsti agli articoli 8 e  9  della  Legge  e
della abilitazione di sicurezza. 
  3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con
speciali misure di  sicurezza  avviene  previo  esperimento  di  gara
informale  cui  sono  invitate  da  5  a  15  imprese,   secondo   le
disposizioni previste dall'articolo 78, Commi 1, 2, e 3. 
  4. L'impresa invitata  puo'  richiedere  di  essere  autorizzata  a
presentare offerta quale mandataria  di  un'associazione  temporanea,
della   quale   deve   indicare   i   componenti.   L'amministrazione
aggiudicatrice  entro  i  successivi  dieci  giorni   e'   tenuta   a
pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a
diniego di autorizzazione. 
  5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e
del  collaudo  delle  opere  di  cui  al  comma  1,  qualora  esterni
all'amministrazione, devono essere in possesso  dell'abilitazione  di
sicurezza. 
 
          Note all'art. 82:

             Il  testo dell'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
          "Art.  33  (Segretezza). 1. Le opere destinate ad attivita'
          delle  forze  armate  o  dei corpi di polizia per la difesa
          della  Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui
          sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza
          in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari ed
          amministrative  vigenti  o  quando  lo  esiga la protezione
          degli  interessi  essenziali  della  sicurezza dello Stato,
          dichiarate   indifferibili   ed   urgenti,  possono  essere
          eseguite   in   deroga   alle  disposizioni  relative  alla
          pubblicita'  delle  procedure  di  affidamento  dei  lavori
          pubblici, ai sensi del comma 2.
          2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1,  il  regolamento
          determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali
          e  le  modalita'  delle stesse, i criteri di individuazione
          dei  concorrenti  ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori
          di cui al comma 1, nonche' le relative procedure.
          3.   I   lavori   di   cui   al  comma  1  sono  sottoposti
          esclusivamente  al  controllo  successivo  della  Corte dei
          conti,  la  quale  si pronuncia altresi' sulla regolarita',
          sulla   correttezza   e   sull'efficacia   della  gestione.
          Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
          il   30   giugno  di  ciascun  anno  in  una  relazione  al
          Parlamento".

             Il testo del R.D. 11 luglio 1941, n.1161 recante: "Norme
          relative  al segreto militare" e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 30 ottobre 1941, n. 257.

             Il  testo  della  legge 24 ottobre 1997, n. 801 recante:
          "Istituzione  e ordinamento dei servizi per le informazioni
          e  la  sicurezza  e  disciplina  del  segreto di Stato " e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1977, n.
          303.

            Il testo dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109 e successive modificazioni e' il seguente:
          "Art.8  (Qualificazione).  1.  Al  fine  di  assicurare  il
          conseguimento  degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma
          1,  i  soggetti  esecutori  a  qualsiasi  titolo  di lavori
          pubblici  devono  essere  qualificati ed improntare la loro
          attivita'     ai    principi    della    qualita',    della
          professionalita'  e  della  correttezza. Allo stesso fine i
          prodotti,  i  processi,  i  servizi e i sistemi di qualita'
          aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
          certificazione, ai sensi della normativa vigente.
          2.   Con   apposito   regolamento,   da  emanare  ai  sensi
          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori pubblici, di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  e  con il Ministro per i beni culturali e
          ambientali,   sentito   il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   previo   parere   delle  competenti
          Commissioni parlamentari, e' istituito, tenendo conto della
          normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
          unico  per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
          pubblici  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  di  importo
          superiore  a  150.000  ECU,  articolato  in  rapporto  alle
          tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
          3.  Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di
          diritto  privato di attestazione, appositamente autorizzati
          dall'Autorita'  di  cui all'articolo 4, sentita un'apposita
          commissione   consultiva   istituita   presso   l'Autorita'
          medesima.  Alle  spese  di  finanziamento della commissione
          consultiva    si    provvede    a   carico   del   bilancio
          dell'Autorita',  nei limiti delle risorse disponibili. Agli
          organismi  di  attestazione  e'  demandato  il  compito  di
          attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
             a)  certificazione  di sistema di qualita' conforme alle
          norme  europee  della  serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
          normativa  nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
          sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
             b)    dichiarazione    della    presenza   di   elementi
          significativi  e tra loro correlati del sistema di qualita'
          rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
             c)     requisiti     di    ordine    generale    nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
          4.   Il   regolamento  di  cui  al  comma  2  definisce  in
          particolare:
             a)  il numero e le modalita' di nomina dei componenti la
          commissione  consultiva  di cui al comma 3, che deve essere
          composta    da    rappresentanti    delle   amministrazioni
          interessate  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo,
          della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e delle
          province  autonome,  delle  organizzazioni  imprenditoriali
          firmatarie  di  contratti collettivi nazionali di lavoro di
          settore  e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
          interessati;
             b)  le  modalita'  e  i  criteri  di autorizzazione e di
          eventuale   revoca   nei   confronti   degli  organismi  di
          attestazione,     nonche'     i    requisiti    soggettivi,
          organizzativi,   finanziari   e   tecnici  che  i  predetti
          organismi  devono possedere, fermo restando che essi devono
          agire  in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori
          di    lavori    pubblici   destinatari   del   sistema   di
          qualificazione   e  che  sono  soggetti  alla  sorveglianza
          dell'Autorita';  i  soggetti  accreditati nel settore delle
          costruzioni,  ai  sensi delle norme europee della serie UNI
          CEI EN 45000 e delle nome nazionali in materia, al rilascio
          della  certificazione  dei  sistemi  di  qualita',  su loro
          richiesta  sono  autorizzati dall'Autorita', nel caso siano
          in  possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento
          dei  compiti  di  attestazione  di  cui  al  comma 3, fermo
          restando  il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia
          i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione
          relativamente alla medesima impresa;
             c)  le  modalita'  di  attestazione  dell'esistenza  nei
          soggetti  qualificati  della  certificazione del sistema di
          qualita'  o  della dichiarazione della presenza di elementi
          del  sistema  di  qualita', di cui al comma 3, lettere a) e
          b),  e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche'
          le  modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
          requisiti relativamente ai dati di bilancio;
             d)  i  requisiti  di  ordine  generale  ed  i  requisiti
          tecnico-organizzativi  ed  economico-finanziari  di  cui al
          comma  3,  lettera  c),  con le relative misure in rapporto
          all'entita'  e  alla  tipologia dei lavori, tenuto conto di
          quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3.
          Vanno  definiti,  tra  i  suddetti  requisiti, anche quelli
          relativi  alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi
          compresi i versamenti alle casse edili;
             e)  la facolta' ed il successivo obbligo per le stazioni
          appaltanti,  graduati  in un periodo non superiore a cinque
          anni  ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonche' agli
          oggetti  dei  contratti,  di  richiedere  il possesso della
          certificazione    del   sistema   di   qualita'   o   della
          dichiarazione  della  presenza  di  elementi del sistema di
          qualita' di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta' ed
          il   successivo  obbligo  per  le  stazioni  appaltanti  di
          richiedere  la  certificazione  di  qualita'  non  potranno
          comunque  essere previsti per lavori di importo inferiore a
          500.000 ECU;
             f)   i  criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione;
             g)  la  durata  dell'efficacia della qualificazione, non
          inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonche' le
          relative modalita' di verifica;
             h)  la  formazione  di  elenchi,  su base regionale, dei
          soggetti  che  hanno conseguito la qualificazione di cui al
          comma  3;  tali  elenchi  sono  redatti e conservati presso
          l'Autorita',  che ne assicura la pubblicita' per il tramite
          dell'Osservatorio  dei  lavori pubblici di cui all'articolo
          4.
          5. (Abrogato)
          6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita'
          dell'esercizio,  da  parte  dell'Ispettorato  generale  per
          l'Albo  nazionale  dei costruttori e per i contratti di cui
          al sesto comma dell'articolo 6, L. 10 febbraio 1962, n. 57,
          delle  competenze gia' attribuite al predetto ufficio e non
          soppresse ai sensi del presente articolo.
          7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo
          nazionale  dei  costruttori dispone la sospensione da tre a
          sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
          di  lavori  pubblici  nei  casi  previsti dall'articolo 24,
          primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14
          giugno  1993.  Resta  fermo  quanto  previsto dalla vigente
          disciplina   antimafia   ed   in   materia   di  misure  di
          prevenzione.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni
          di   cui   al   primo   periodo,   sono  abrogate  le  nome
          incompatibili    relative    alla    sospensione   e   alla
          cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,
          n.  57,  e  sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
          alla normativa previgente. A decorrere dal 1o gennaio 2000,
          all'esclusione   dalla  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento  di  lavori pubblici provvedono direttamente le
          stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
          8.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  2000, i lavori pubblici
          possono   essere   eseguiti   esclusivamente   da  soggetti
          qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
          e  non  esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
          Con  effetto dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  e'  vietata,  per l'affidamento di lavori pubblici,
          l'utilizzazione   degli   albi   speciali   o   di  fiducia
          predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
          9.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
          l'esistenza  dei requisiti di cui alla lettera e) del comma
          3  e'  accertata  in  base  al  certificato  di  iscrizione
          all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
          o,  per  le  imprese  dei Paesi appartenenti alla Comunita'
          europea,  in  base alla certificazione, prodotta secondo le
          normative  vigenti  nei  rispettivi Paesi, del possesso dei
          requisiti  prescritti  per  la partecipazione delle imprese
          italiane alle gare.
          10.  A  decorrere dal 1o gennaio 2000, e' abrogata la legge
          10  febbraio  1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di
          cui   alla  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e  successive
          modificazioni.
          11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
          di  cui  al  comma  3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre
          1999,  ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento  e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
          alla  presente  legge,  l'iscrizione all'Albo nazionale dei
          costruttori  avviene ai sensi della L. 10 febbraio 1962, n.
          57,  e  successive modificazioni e integrazioni, e della L.
          15  novembre  1986,  n.  768, e sulla base dei requisiti di
          iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3
          dell'articolo 9.
          11-bis.   Le  imprese  dei  Paesi  appartenenti  all'Unione
          europea  partecipano  alle  procedure  per l'affidamento di
          appalti  di  lavori  pubblici  in base alla documentazione,
          prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
          del  possesso  di  tutti  i  requisiti  prescritti  per  la
          partecipazione delle imprese italiane alle gare.
          11-ter.  Il  regolamento  di cui  all'articolo 3,  comma 2,
          stabilisce  gli  specifici requisiti economico-finanziari e
          tecnico-organizzativi  che  devono possedere i candidati ad
          una  concessione  di  lavori  pubblici  che  non  intendano
          eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
          Fino   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  suddetto
          regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
          dalle amministrazioni aggiudicatrici.
          11-quater.  Le  imprese  alle  quali  venga  rilasciata  da
          organismi  accreditati,  ai sensi delle norme europee della
          serie  UNI  CEI  EN  45000, la certificazione di sistema di
          qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
          9000,  ovvero  la  dichiarazione della presenza di elementi
          significativi   e  tra  loro  correlati  di  tale  sistema,
          usufruiscono dei seguenti benefici:
             a)  la  cauzione  e  la  garanzia fideiussoria previste,
          rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30
          della   presente   legge,  sono  ridotte,  per  le  imprese
          certificate, del 50 per cento;
             b)  nel  casi di appalto concorso le stazioni appaltanti
          prendono in considerazione la certificazione del sistema di
          qualita',   ovvero   la  dichiarazione  della  presenza  di
          elementi   significativi  e  tra  loro  correlati  di  tale
          sistema,  in  aggiunta  agli  elementi  variabili di cui al
          comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.
          11-quinquies.  Il regolamento di cui  al comma 2 stabilisce
          quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico
          debbano  possedere  le  imprese  per  essere affidatarie di
          lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
          11-sexies.  Per le attivita' di restauro e manutenzione dei
          beni   mobili   e   delle   superfici   decorate   di  beni
          architettonici,   il   Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,   sentito  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          provvede  a  stabilire  i  requisiti  di qualificazione dei
          soggetti esecutori dei lavori".

            Il testo dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109 e successive modificazioni e' il seguente:
          "Art.9  (Norme  in materia di partecipazione alle gare). 1.
          Fermo  restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31
          dicembre   1999   la   partecipazione   alle  procedure  di
          affidamento dei lavori pubblici e' altresi' ammessa in base
          alle  norme  di  cui  alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e
          successive  modificazioni  e integrazioni, e al decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n.
          55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del
          presente articolo.
          2.  Le  disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.
          55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della
          legge  19  marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo
          di  riferimento nonche' alla determinazione dei parametri e
          dei  coefficienti,  differenziati  per  importo dei lavori,
          relativi     ai     requisiti     economico-finanziari    e
          tecnico-organizzativi  che  i concorrenti debbono possedere
          per  la  partecipazione  alle  procedure  di affidamento di
          lavori pubblici.
          3.  Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente legge, sentito il comitato centrale
          per  l'Albo  nazionale  dei costruttori, articola l'attuale
          sistema   di   categorie  in  opere  generali  e  in  opere
          specializzate  e  le  ridetermina adeguandole ai criteri di
          cui   al   comma   2.  Il  predetto  decreto  reca  inoltre
          disposizioni  in  ordine ad un piu' stretto riferimento tra
          iscrizione   ad   una   categoria   e  specifica  capacita'
          tecnico-operativa,   da   individuarsi   sulla  base  della
          idoneita'   tecnica,   dell'attrezzatura   tecnica,   della
          manodopera  impiegata  e  della  capacita'  finanziaria  ed
          imprenditoriale.
          4.  Con  il  decreto  di  cui  al comma 3, e' istituita una
          apposita  categoria per le attivita' di scavo archeologico,
          restauro  e  manutenzione  dei  beni sottoposti a tutela ai
          sensi  della  legge  1o  giugno  1939, n. 1089 e successive
          modificazioni.
          4-bis.   Per  le  iscrizioni  di  competenza  del  Comitato
          centrale   dell'Albo   nazionale  dei  costruttori  non  e'
          richiesto il parere consultivo del comitato regionale".