Art. 142
Rimozione e sospensione di amministratori locali
1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente
della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane,
i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli
circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari
alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per
gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere gli
amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e
urgente necessita'.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.