Art. 145
Gestione straordinaria
1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1
dell'articolo 143 sussiste la necessita' di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti e' stato
disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione
straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, puo' disporre,
anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea,
in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e
tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli
stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al
personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato
alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non
superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei
componenti della commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il
trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i
dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale
posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono
a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base
di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli
accreditamenti e' autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui
fondi in genere della contabilita' speciale. Per il personale non
dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello
stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla
durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle
somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite
disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14
giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni dalla legge 4
agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni
costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575
del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione
straordinaria potra' rilasciare, sulla base della valutazione
dell'attivita' prestata dal personale assegnato, apposita
certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile
ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e
pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli
enti locali.
2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la
sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la
commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro
il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di
priorita' degli interventi, anche con riferimento a progetti gia'
approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente
approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione,
esecutiva a norma di legge, e' inviata entro dieci giorni al prefetto
il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica
amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di
uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali,
trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente
competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa
depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorita'
di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti
comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche
in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente
agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o
regionali ad essi effettivamente assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo
dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del
mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali,
i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento
disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.
4. Nei casi in cui lo scioglimento e' disposto anche con
riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di
tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di
lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in
concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria
di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche
con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti,
la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti
necessari e puo' disporre d'autorita' la revoca delle deliberazioni
gia' adottate, in qualunque momento e fase della procedura
contrattuale, o la rescissione del contratto gia' concluso.
5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste
dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione
straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di
acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a
rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante
forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle
forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, delle
organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali
particolarmente interessati alle questioni da trattare.