Art. 146
Norma finale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano
anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche'
ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali
dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto
compatibili con i relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione
semestrale sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei
singoli comuni.