Art. 110. 
(Fondo per la  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera  e  per  la
promozione dell'efficienza energetica e delle  fonti  sostenibili  di
                              energia) 
 
  1. Per il finanziamento degli interventi attuativi  del  protocollo
di Kyoto sui cambiamenti climatici  di  cui  alla  deliberazione  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  18  del  23
gennaio 1998, e successive modificazioni, e' istituito,  a  decorrere
dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unita' previsionale  di  base
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un  fondo  per
la riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera  e  per  la  promozione
dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia. 
  2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al  3  per  cento
delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni  di  cui
all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere  dal  2001,  e'
destinata al fondo di cui al comma 1.  La  predetta  quota  affluisce
annualmente al fondo stesso. 
  3. Le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al comma  1  sono
destinate al  finanziamento  di  programmi  di  rilievo  nazionale  e
regionale finalizzati alla riduzione delle  emissioni  in  atmosfera,
alla promozione dell'efficienza energetica ed alla  diffusione  delle
fonti  rinnovabili  di  energia,  definiti  ai  sensi  della   citata
deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, nonche' al  finanziamento
di  programmi  agricoli  e  forestali  finalizzati   all'assorbimento
dell'anidride carbonica, e sono ripartite,  con  deliberazione  dello
stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
  4.  Fra  i  programmi  di  rilievo  nazionale  da  sottoporre  alla
deliberazione del Comitato  di  cui  al  comma  3,  e'  inserito,  su
proposta del Ministro dell'ambiente, un piano  di  installazione  con
priorita' nel Mezzogiorno di pannelli solari,  che  preveda,  in  una
logica sistemica integrata e  per  il  superamento  della  dipendenza
dalla tecnologia estera: 
    a) l'incentivazione, mediante finanziamenti nella misura  dell'80
per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari  in
abitazioni private; 
    b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese  nazionali
di produzione di collettori solari; 
    c) la predisposizione da parte dell'ENEA di parametri tecnici  di
standardizzazione  dei  collettori  e  delle  attrezzature  ad   essi
collegate, nonche' la revisione e il raccordo con  le  iniziative  in
atto di formazione di tecnici per l'installazione e  la  manutenzione
degli impianti solari termici nell'ambito del progetto interregionale
"Comune solarizzato".