Art. 111. (Contributo straordinario all'ENEA) 1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura. L'ENEA attua altresi' un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnato all'ENEA un contributo straordinario di complessive 200 miliardi di lire, attribuito nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma puo' beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo complessivo degli investimenti realizzati nell'ambito del programma puo' essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell'impianto, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica, altresi', i soggetti con i quali sara' sviluppato il programma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, valuta il progetto di massima, liquida l'importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L'ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle attivita' di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilita' della gestione. 4. L'ENEA e' tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attivita' finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.