Art. 111.

                 (Contributo straordinario all'ENEA)

   1.  L'Ente  per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
anche  in  cooperazione  con  altri  soggetti,  attua un programma di
ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di
energia  elettrica  a  partire  dall'energia  solare  utilizzata come
sorgente  di  calore  ad  alta  temperatura. L'ENEA attua altresi' un
programma  di  ricerca  per  lo sviluppo delle tecnologie delle celle
combustibili   ad  alto  rendimento,  al  fine  di  sviluppare  e  di
sperimentare,  in  collaborazione  con  produttori  di  impianti, con
produttori  di  energia  e  con  soggetti  utilizzatori della stessa,
prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie.
   2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1 e' assegnato all'ENEA un
contributo   straordinario  di  complessive  200  miliardi  di  lire,
attribuito  nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi
per  il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma puo' beneficiare
degli  incentivi  previsti  dalla  legislazione vigente in materia di
ricerca   scientifica  e  tecnologica  e  di  produzione  di  energia
rinnovabile.  Il  costo  complessivo  degli  investimenti  realizzati
nell'ambito  del programma puo' essere coperto sino e non oltre il 40
per cento con il contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta
entro  il 31 agosto 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   il   progetto   di   massima   che   definisce  le
caratteristiche  tecniche dell'impianto, la localizzazione e la stima
dei  costi  di  realizzazione  e  di gestione dello stesso impianto e
indica,  altresi',  i  soggetti  con  i  quali  sara'  sviluppato  il
programma
   3.  Il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito  il  Ministro  dell'ambiente,  valuta il progetto di massima,
liquida  l'importo  di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il
progetto  di  massima  e  liquida  il  contributo residuo entro il 30
settembre  per  l'anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e
2003.  L'ENEA  presenta  ogni  sei  mesi una relazione sull'andamento
delle   attivita'   di   ricerca,   sperimentazione,   progettazione,
esecuzione del progetto e profittabilita' della gestione.
   4.  L'ENEA  e'  tenuto  a predisporre un piano di ristrutturazione
della  propria  organizzazione  e della propria attivita' finalizzato
alla  concentrazione  su  un numero limitato di rilevanti progetti di
ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.