Art. 62 (R)
              Procedure di salvataggio e conservazione
                   delle informazioni del sistema

  1.   Il   responsabile  per  la  tenuta  del  sistema  di  gestione
informatica  dei  documenti  dispone per la corretta esecuzione delle
operazioni   di   salvataggio   dei   dati  su  supporto  informatico
rimovibile.
  2.   E'   consentito   il  trasferimento  su  supporto  informatico
rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che
fanno riferimento a procedimenti conclusi.
  3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine,
il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti  dispone,  in  relazione  all'evoluzione  delle  conoscenze
scientifiche  e  tecnologiche,  con  cadenza  almeno quinquennale, la
riproduzione  delle  informazioni del protocollo informatico su nuovi
supporti informatici.
  4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti
costituiscono  parte  integrante  del  sistema di indicizzazione e di
organizzazione  dei  documenti  che  sono  oggetto delle procedure di
conservazione sostitutiva.