Art. 83 (L)
              Opere disciplinate e gradi di sismicita'
    (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1,
         lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del
                decreto legislativo n. 112 del 1998)

    1.   Tutte   le  costruzioni  la  cui  sicurezza  possa  comunque
  interessare   la  pubblica  incolumita',  da  realizzarsi  in  zone
  dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
  sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo
  52,  da  specifiche  norme  tecniche  emanate,  anche  per  i  loro
  aggiornamenti,  con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i
  trasporti,  di  concerto  con il Ministro per l'interno, sentiti il
  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici, il Consiglio nazionale
  delle ricerche e la Conferenza unificata.
    2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti,
  di  concerto  con  il  Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio
  superiore   dei  lavori  pubblici,  il  Consiglio  nazionale  delle
  ricerche  e  la  Conferenza  unificata,  sono  definiti  i  criteri
  generali  per  l'individuazione  delle zone sismiche e dei relativi
  valori differenziati del grado di sismicita' da prendere a base per
  la   determinazione   delle   azioni   sismiche  e  di  quant'altro
  specificato dalle norme tecniche.
    3.  Le  regioni,  sentite  le  province  e  i comuni interessati,
  provvedono  alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli
  effetti  del  presente  capo,  alla  formazione e all'aggiornamento
  degli  elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi
  di sismicita', nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.