Art. 84 (L)
                   Contenuto delle norme tecniche
               (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)

    1.  Le  norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui
  all'articolo  83,  da  adottare  sulla  base  dei  criteri generali
  indicati  dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi
  di sismicita', definiscono:
      a)  l'altezza  massima  degli  edifici  in relazione al sistema
  costruttivo,  al  grado  di sismicita' della zona ed alle larghezze
  stradali;
      b)  le  distanze  minime consentite tra gli edifici e giunzioni
  tra edifici contigui;
      c)  le  azioni  sismiche  orizzontali  e verticali da tenere in
  conto  del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle
  loro giunzioni;
      d)  il  dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle
  costruzioni;
      e)  le  tipologie  costruttive  per le fondazioni e le parti in
  elevazione.
    2.  Le caratteristiche generali e le proprieta' fisico-meccaniche
  dei  terreni  di  fondazione,  e  cioe'  dei terreni costituenti il
  sottosuolo fino alla profondita' alla quale le tensioni indotte dal
  manufatto  assumano valori significativi ai fini delle deformazioni
  e   della   stabilita'   dei   terreni   medesimi,   devono  essere
  esaurientemente accertate.
    3.  Per  le  costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere
  convenientemente  estesi  al  di  fuori del-l'area edificatoria per
  rilevare  tutti  i fattori occorrenti per valutare le condizioni di
  stabilita' dei pendii medesimi.
    4.  Le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  1 potranno stabilire
  l'entita'  degli  accertamenti in funzione della morfologia e della
  natura dei terreni e del grado di sismicita'.