Art. 85 (L)
                            Azioni sismiche
               (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)

    1.  L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia
  in  grado  di  resistere  alle  azioni  verticali e orizzontali, ai
  momenti   torcenti   e  ribaltanti  indicati  rispettivamente  alle
  successive  lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche
  di cui all'articolo 83.
      a)  azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni
  sismiche   verticali;   per  le  strutture  di  grande  luce  o  di
  particolare   importanza,   agli  effetti  di  dette  azioni,  deve
  svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
      b)  azioni  orizzontali:  le  azioni  sismiche  orizzontali  si
  schematizzano  attraverso  l'introduzione  di  due sistemi di forze
  orizzontali  agenti  non  contemporaneamente  secondo due direzioni
  ortogonali;
      c)  momenti  torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il
  momento  torcente  dovuto  alle  forze  orizzontali agenti ai piani
  sovrastanti  e  in  ogni caso non minore dei valori da determinarsi
  secondo  le  indicazioni  riportate  dalle  norme  tecniche  di cui
  all'articolo 83;
      d)  momenti  ribaltanti:  per le verifiche dei pilastri e delle
  fondazioni  gli  sforzi  normali  provocati dall'effetto ribaltante
  delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le
  indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.