Art. 86 (L)
                      Verifica delle strutture
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)

    1.  L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di
  cui  all'articolo 85 e' effettuata tenendo conto della ripartizione
  di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
    2.   Si  devono  verificare  detti  elementi  resistenti  per  le
  possibili  combinazioni  degli  effetti  sismici con tutte le altre
  azioni  esterne,  senza  alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con
  l'esclusione dell'azione del vento.