Art. 88 (L)
                                Deroghe
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)

    1.  Possono  essere  concesse  deroghe all'osservanza delle norme
  tecniche,  di  cui  al  precedente articolo 83, dal Ministro per le
  infrastrutture  e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte
  dell'ufficio   periferico   competente   e  parere  favorevole  del
  Consiglio  superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni
  particolari,  che  ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza,
  dovute  all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali
  dei centri storici.
    2. La possibilita' di deroga deve essere prevista nello strumento
  urbanistico  generale e le singole deroghe devono essere confermate
  nei piani particolareggiati.