Art. 89 (L)
                 Parere sugli strumenti urbanistici
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)

    1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla
  presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere
  il  parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti
  urbanistici  generali  e  particolareggiati prima della delibera di
  adozione  nonche'  sulle  lottizzazioni  convenzionate  prima della
  delibera  di  approvazione,  e loro varianti ai fini della verifica
  della  compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni
  geomorfologiche del territorio.
    2.  Il  competente  ufficio  tecnico  regionale deve pronunciarsi
  entro    sessanta    giorni   dal   ricevimento   della   richiesta
  dell'amministrazione comunale.
    3.  In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma
  2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.