Art. 90 (L) 
                           Sopraelevazioni 
               (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14) 
 
  1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura,  purche'
nel complesso la costruzione risponda alle  prescrizioni  di  cui  al
presente capo; 
  b) la sopraelevazione  di  edifici  in  cemento  armato  normale  e
precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il  complesso
della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico. 
  2.  L'autorizzazione  e'  consentita  previa   certificazione   del
competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo
di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita'
della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.