Art. 90 (L) Sopraelevazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14) 1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche' nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo; b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico. 2. L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita' della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.