Art. 91 (L)
                              Riparazioni
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)

    1.  Le  riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un
  maggiore  grado  di  sicurezza  alle  azioni  sismiche  di  cui  ai
  precedenti articoli.
    2.   I   criteri   sono  fissati  nelle  norme  tecniche  di  cui
  all'articolo 83.