Art. 92 (L)
              Edifici di speciale importanza artistica
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)

    1.  Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in
  edifici  o  manufatti  di carattere monumentale o aventi, comunque,
  interesse  archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o
  di  privata  proprieta',  restano  ferme  le disposizioni di cui al
  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.