Art. 52 
               (Dati identificativi degli interessati) 
 
   1. Fermo restando quanto previsto dalle  disposizioni  concernenti
la redazione e il contenuto di  sentenze  e  di  altri  provvedimenti
giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni  ordine  e  grado,
l'interessato puo'  chiedere  per  motivi  legittimi,  con  richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria  dell'ufficio  che  procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta
a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale  della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a  precludere,  in
caso di riproduzione della  sentenza  o  provvedimento  in  qualsiasi
forma, per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti  di  comunicazione  elettronica,
l'indicazione delle generalita' e di altri  dati  identificativi  del
medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. 
   2. Sulla richiesta di  cui  al  comma  1  provvede  in  calce  con
decreto, senza ulteriori formalita',  l'autorita'  che  pronuncia  la
sentenza o  adotta  il  provvedimento.  La  medesima  autorita'  puo'
disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a
tutela dei diritti o della dignita' degli interessati. 
   3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,  all'atto  del  deposito  della
sentenza o provvedimento, la cancelleria o  segreteria  vi  appone  e
sottoscrive  anche  con  timbro  la  seguente  annotazione,   recante
l'indicazione degli  estremi  del  presente  articolo:  "In  caso  di
diffusione omettere le generalita' e gli  altri  dati  identificativi
di....". 
   4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o  di
altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o  delle
relative  massime   giuridiche,   e'   omessa   l'indicazione   delle
generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato. 
   5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice
penale  relativamente  alle  persone  offese  da  atti  di   violenza
sessuale,  chiunque   diffonde   sentenze   o   altri   provvedimenti
giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado  e'
tenuto ad omettere in ogni caso, anche in  mancanza  dell'annotazione
di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o  altri
dati  anche  relativi  a  terzi  dai  quali  puo'   desumersi   anche
indirettamente  l'identita'  di  minori,  oppure  delle   parti   nei
procedimenti in materia di rapporti di  famiglia  e  di  stato  delle
persone. 
   6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice  di
procedura civile. La parte puo' formulare agli arbitri  la  richiesta
di cui al comma 1 prima  della  pronuncia  del  lodo  e  gli  arbitri
appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3,  anche  ai  sensi
del comma 2.  Il  collegio  arbitrale  costituito  presso  la  camera
arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge
11 febbraio 1994, n.  109,  provvede  in  modo  analogo  in  caso  di
richiesta di una parte. 
   7. Fuori dei casi indicati nel presente  articolo  e'  ammessa  la
diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze  e
di altri provvedimenti giurisdizionali. 
 
          Note all'art. 52:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  734-bis del codice
          penale:
              «Art.   734-bis   (Divulgazione   delle  generalita'  o
          dell'immagine   di  persona  offesa  da  atti  di  violenza
          sessuale).  -  Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli
          articoli 600-bis,   600-ter,   600-quater,   600-quinquies,
          609-bis,  609-ter,  609-quater, 609-quinquies e 609-octies,
          divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa,
          le  generalita'  o l'immagine della persona offesa senza il
          suo consenso, e punito con l'arresto da tre a sei mesi.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  825  del codice di
          procedura civile:
              «Art.  825 (Deposito del lodo). Gli arbitri redigono il
          lodo  in  tanti  originali  quante sono le parti e ne danno
          comunicazione  a  ciascuna  parte  mediante  consegna di un
          originale,  anche  con  spedizione  in  plico raccomandato,
          entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione.
              La   parte  che  intende  fare  eseguire  il  lodo  nel
          territorio  della  Repubblica  e'  tenuta  a depositarlo in
          originale  o  in  copia  conforme,  insieme  con  l'atto di
          compromesso   o   con   l'atto   contenente   la   clausola
          compromissoria o con documento equipollente, in originale o
          in  copia  conforme,  nella cancelleria del tribunale nella
          cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
              Il  tribunale,  accertata  la  regolarita'  formale del
          lodo,  lo  dichiara  esecutivo  con  decreto.  Il lodo reso
          esecutivo  e'  soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei
          quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il
          medesimo contenuto.
              Del  deposito e del provvedimento del tribunale e' data
          notizia  dalla  cancelleria  alle  parti nei modi stabiliti
          nell'art.  133,  secondo  comma  del  codice  di  procedura
          civile.
              Contro  il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo e'
          ammesso  reclamo,  entro trenta giorni dalla comunicazione,
          mediante  ricorso  al tribunale in composizione collegiale,
          del  quale  non  puo' far parte il giudice che ha emesso il
          provvedimento  reclamato;  il  collegio,  sentite le parti,
          provvede   in   camera   di  consiglio  con  ordinanza  non
          impugnabile.»
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  32  della  legge
          11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
          pubblici):
              «Art.  32  (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
          le  controversie  derivanti  dall'esecuzione del contratto,
          comprese   quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento
          dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
          possono essere deferite ad arbitri.
              2.  Per  i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
          a),  della  presente  legge, qualora sussista la competenza
          arbitrale,   il   giudizio  e'  demandato  ad  un  collegio
          arbitrale  costituito  presso  la  camera  arbitrale  per i
          lavori   pubblici,  istituita  presso  l'Autorita'  di  cui
          all'art.  4  della presente legge. Con decreto del Ministro
          dei  lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia
          e  giustizia,  da  emanare  entro  tre  mesi  dalla data di
          entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di
          procedura  del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi
          del  codice  di procedura civile, e sono fissate le tariffe
          per  la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti
          per la decisione della controversia.
              3.  Il  regolamento  definisce altresi', ai sensi e con
          gli  effetti  di  cui  all'art.  3 della presente legge, la
          composizione  e  le modalita' di funzionamento della camera
          arbitrale  per  i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
          la   camera   arbitrale  dovra'  attenersi  nel  fissare  i
          requisiti  soggettivi  e  di  professionalita' per assumere
          l'incarico  di  arbitro,  nonche'  la  durata dell'incarico
          stesso,  secondo  principi  di trasparenza, imparzialita' e
          correttezza.
              4.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del regolamento
          cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
          47,  48,  49,  50  e  51  del capitolato generale d'appalto
          approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica
          16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
          collegi  arbitrali  da  costituire ai sensi della normativa
          abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
          gia'  stipulati,  deve  intendersi  riferito  ai collegi da
          nominare  con  la  procedura  camerale secondo le modalita'
          previste  dai  commi  precedenti  ed  i relativi giudizi si
          svolgono  secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte
          salve  le  disposizioni  che  prevedono  la costituzione di
          collegi  arbitrali  in difformita' alla normativa abrogata,
          contenute   nelle   clausole   di  contratti  o  capitolati
          d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
          regolamento,  a condizione che i collegi arbitrali medesimi
          non  risultino  gia'  costituiti  alla  data  di entrata in
          vigore della presente disposizione.
              4-bis.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni che, in
          contrasto  con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
          mezzi  di  risoluzione delle controversie nella materia dei
          lavori pubblici come definita all'art. 2.».