Art. 75
                              Finalita'

  1.  Al  fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione
dei  contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e
a  progetto  di  cui  al  presente  decreto, nonche' dei contratti di
associazione  in  partecipazione  di  cui agli articoli 2549-2554 del
codice  civile,  le  parti  possono  ottenere  la  certificazione del
contratto  secondo  la  procedura  volontaria  stabilita nel presente
Titolo.
 
          Nota all'art. 75:
              -  Il  testo  degli  articoli da 2549 a 2554 del codice
          civile, e' il seguente:
              "Art.   2549   (Nozione).   -   Con   il  contratto  di
          associazione  in  partecipazione  l'associante  attribuisce
          all'associato  una  partecipazione  agli  utili  della  sua
          impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
          determinato apporto.
              Art.  2550  (Pluralita' di associazioni). - Salvo patto
          contrario,  l'associante non puo' attribuire partecipazioni
          per  la  stessa  impresa  o  per  lo stesso affare ad altre
          persone senza il consenso dei precedenti associati.
              Art.  2551  (Diritti  ed  obbligazioni  dei terzi). - I
          terzi  acquistano  diritti e assumono obbligazioni soltanto
          verso l'associante.
              Art. 2552 (Diritti dell'associante e dell'associato). -
          La    gestione    dell'impresa    o    dell'affare   spetta
          all'associante.
              Il  contratto  puo'  determinare  quale controllo possa
          esercitare  l'associato  sull'impresa  o  sullo svolgimento
          dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta.
              In  ogni  caso  l'associato  ha  diritto  al rendiconto
          dell'affare  compiuto  o a quello annuale della gestione se
          questa si protrae per piu' di un anno.
              Art.  2553  (Divisione  degli utili e delle perdite). -
          Salvo  patto  contrario, l'associato partecipa alle perdite
          nella  stessa  misura  in  cui  partecipa agli utili, ma le
          perdite  che colpiscono l'associato non possono superare il
          valore del suo apporto.
              Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite). -
          Le  disposizioni  degli  articoli 2551  e 2552 si applicano
          anche  al  contratto  di  cointeressenza  agli utili di una
          impresa  senza  partecipazione alle perdite, e al contratto

          con  il  quale  un contraente attribuisce la partecipazione
          agli  utili  e  alle  perdite  della  sua impresa, senza il
          corrispettivo di un determinato apporto.
              Per   le   partecipazioni   agli  utili  attribuite  ai
          prestatori  di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
          2102.".