Art. 76.
                      Organi di certificazione

  1.  Sono  organi  abilitati  alla  certificazione  dei contratti di
lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
    a)  gli  enti  bilaterali  costituiti nell'ambito territoriale di
riferimento  ovvero  a  livello  nazionale  quando  la commissione di
certificazione  sia  costituita nell'ambito di organismi bilaterali a
competenza nazionale;
    b)  le  Direzioni  provinciali  del lavoro e le province, secondo
quanto  stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto;
    c)  le  universita'  pubbliche  e private, comprese le Fondazioni
universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente
nell'ambito  di  rapporti di collaborazione e consulenza attivati con
docenti  di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  2.  Per  essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1,
le  universita'  sono  tenute  a  registrarsi presso un apposito albo
istituito  presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con  apposito  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
sociali   di   concerto   con   il  Ministro  dell'istruzione,  della
universita'  e  della  ricerca.  Per  ottenere  la  registrazione  le
universita'  sono  tenute  a  inviare, all'atto della registrazione e
ogni  sei  mesi,  studi  ed  elaborati  contenenti  indici  e criteri
giurisprudenziali  di  qualificazione  dei  contratti  di  lavoro con
riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
  3.  Le  commissioni  istituite  ai  sensi  dei  commi che precedono
possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione
di una commissione unitaria di certificazione.
 
          Nota all'art. 76:
              -  Il  testo  dell'art.  66  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382 (Riordinamento
          della  docenza universitaria, relativa fascia di formazione
          nonche'  sperimentazione  organizzativa e didattica), e' il
          seguente:
              "Art.   66  (Contratti  di  ricerca,  di  consulenza  e
          convenzioni  di ricerca per conto terzi). - Le Universita',
          purche'  non  vi  osti  lo  svolgimento della loro funzione
          scientifica   didattica,   possono  eseguire  attivita'  di
          ricerca   e   consulenza  stabilite  mediante  contratti  e
          convenzioni  con  enti  pubblici e privati. L'esecuzione di
          tali  contratti  e convenzioni sara' affidata, di norma, ai
          dipartimenti  o,  qualora questi non siano costituiti, agli
          istituti  o alle cliniche universitarie o a singoli docenti
          a tempo pieno.
              I   proventi   delle   prestazioni   dei   contratti  e
          convenzioni  di  cui  al  comma  precedente  sono ripartiti
          secondo   un   regolamento   approvato   dal  consiglio  di
          amministrazione  dell'Universita', sulla base di uno schema
          predisposto,   su   proposta  del  Consiglio  universitario
          nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
              Il personale docente e non docente che collabora a tali
          prestazioni puo' essere ricompensato fino a una somma annua
          totale  non  superiore  al  30 per cento della retribuzione
          complessiva.  In  ogni  caso  la  somma  cosi'  erogata  al
          personale  non  puo'  superare il 50 per cento dei proventi
          globali delle prestazioni.
              Il  regolamento  di  cui  al secondo comma determina la
          somma   da   destinare  per  spese  di  carattere  generale
          sostenute  dall'Universita'  e i criteri per l'assegnazione
          al  personale  della  somma  di  cui  al  terzo  comma. Gli
          introiti  rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale
          didattico  e  scientifico  e  a  spese di funzionamento dei
          dipartimenti,  istituti  o  cliniche  che  hanno eseguito i
          contratti e le convenzioni.
              Dai    proventi   globali   derivanti   dalle   singole
          prestazioni  e  da  ripartire  con  le  modalita' di cui al
          precedente  secondo  comma  vanno  in ogni caso previamente
          detratte    le   spese   sostenute   dall'Universita'   per
          l'espletamento delle prestazioni medesime.
              I  proventi  derivati  dall'attivita'  di  cui al comma
          precedente     costituiscono     entrate    del    bilancio
          dell'Universita'.".