Art. 77.
                             Competenza

  1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio
della  procedura  di  certificazione  presso  le  commissioni  di cui
all'articolo  76,  comma  1,  lettera  b),  le  parti  stesse  devono
rivolgersi   alla  commissione  nella  cui  circoscrizione  si  trova
l'azienda   o   una  sua  dipendenza  alla  quale  sara'  addetto  il
lavoratore.  Nel  caso in cui le parti intendano presentare l'istanza
di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite
a  iniziativa  degli  enti  bilaterali,  esse  devono rivolgersi alle
commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro.