Art. 78.
      Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche

  1.   La  procedura  di  certificazione  e'  volontaria  e  consegue
obbligatoriamente  a  una  istanza  scritta  comune  delle  parti del
contratto di lavoro.
  2.  Le  procedure  di  certificazione  sono determinate all'atto di
costituzione  delle  commissioni  di certificazione e si svolgono nel
rispetto  dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei
seguenti principi:
    a)   l'inizio   del  procedimento  deve  essere  comunicato  alla
Direzione   provinciale  del  lavoro  che  provvede  a  inoltrare  la
comunicazione  alle  autorita'  pubbliche  nei  confronti delle quali
l'atto   di  certificazione  e'  destinato  a  produrre  effetti.  Le
autorita'  pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni
di certificazione;
    b)  il  procedimento  di certificazione deve concludersi entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
    c)  l'atto  di certificazione deve essere motivato e contenere il
termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere;
    d)  l'atto  di  certificazione  deve contenere esplicita menzione
degli  effetti,  civili,  amministrativi, previdenziali o fiscali, in
relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
  3.  I  contratti  di  lavoro  certificati, e la relativa pratica di
documentazione,   devono   essere   conservati   presso  le  sedi  di
certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla
loro  scadenza. Copia del contratto certificato puo' essere richiesta
dal  servizio  competente  di  cui  all'articolo  4-bis, comma 5, del
decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  oppure dalle altre
autorita'   pubbliche   nei   confronti   delle   quali   l'atto   di
certificazione e' destinato a produrre effetti.
  4.  Entro  sei  mesi  dalla  entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta
con  proprio  decreto  codici  di buone pratiche per l'individuazione
delle  clausole  indisponibili in sede di certificazione dei rapporti
di  lavoro,  con  specifico  riferimento  ai diritti e ai trattamenti
economici  e  normativi.  Tali  codici  recepiscono, ove esistano, le
indicazioni  contenute  negli  accordi  interconfederali stipulati da
associazioni  dei  datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
  5.  Con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
vengono   altresi'  definiti  appositi  moduli  e  formulari  per  la
certificazione  del contratto o del relativo programma negoziale, che
tengano  conto  degli  orientamenti  giurisprudenziali  prevalenti in
materia  di  qualificazione  del contratto di lavoro, come autonomo o
subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
 
          Nota all'art. 78:
              -  Per  il  testo  dell'art. 4-bis, comma 5, del citato
          decreto  legislativo n. 181 del 2000, si veda nota all'art.
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