Art. 80.
        Rimedi esperibili nei confronti della certificazione

  1.  Nei  confronti  dell'atto di certificazione, le parti e i terzi
nella  cui  sfera  giuridica  l'atto  stesso  e' destinato a produrre
effetti,  possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di
cui  all'articolo  413  del  codice  di procedura civile, per erronea
qualificazione  del  contratto  oppure  difformita'  tra il programma
negoziale  certificato  e la sua successiva attuazione. Sempre presso
la medesima autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato
potranno  impugnare  l'atto  di  certificazione  anche  per  vizi del
consenso.
  2.    L'accertamento    giurisdizionale    dell'erroneita'    della
qualificazione   ha   effetto   fin  dal  momento  della  conclusione
dell'accordo   contrattuale.   L'accertamento  giurisdizionale  della
difformita'  tra  il  programma  negoziale  e  quello  effettivamente
realizzato  ha  effetto  a  partire  dal  momento  in cui la sentenza
accerta che ha avuto inizio la difformita' stessa.
  3.  Il  comportamento  complessivo  tenuto  dalle  parti in sede di
certificazione   del  rapporto  di  lavoro  e  di  definizione  della
controversia davanti alla commissione di certificazione potra' essere
valutato  dal  giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96
del codice di procedura civile.
  4.    Chiunque   presenti   ricorso   giurisdizionale   contro   la
certificazione  ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente
rivolgersi  obbligatoriamente  alla commissione di certificazione che
ha  adottato  l'atto  di certificazione per espletare un tentativo di
conciliazione  ai  sensi  dell'articolo  410  del codice di procedura
civile.
  5.   Dinnanzi  al  tribunale  amministrativo  regionale  nella  cui
giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto,
puo'  essere  presentato  ricorso  contro  l'atto  certificatorio per
violazione del procedimento o per eccesso di potere.
 
          Note all'art. 80:
              -  Il  testo  dell'art.  413  del  codice  di procedura
          civile, e' il seguente:
              «Art.  413  (Giudice  competente).  -  Le  controversie
          previste  dall'art.  409  sono in primo grado di competenza
          del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
              Competente  per  territorio  e'  il  giudice  nella cui
          circoscrizione   e'  sorto  il  rapporto  ovvero  si  trova
          l'azienda  o  una  sua  dipendenza alla quale e' addetto il
          lavoratore  o presso la quale egli prestava la sua opera al
          momento della fine del rapporto.
              Tale   competenza   permane   dopo   il   trasferimento
          dell'azienda   o   la   cessazione  di  essa  o  della  sua
          dipendenza,  purche' la domanda sia proposta entro sei mesi
          dal trasferimento o dalla cessazione [c.p.c. 18, 20, 452].
              Competente  per territorio per le controversie previste
          dal  numero  3)  dell'art.  409  e'  il  giudice  nella cui
          circoscrizione  si  trova  il  domicilio  dell'agente,  del
          rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri
          rapporti  di  collaborazione  di  cui al predetto numero 3)
          dell'art. 409.
              Competente  per territorio per le controversie relative
          ai  rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze  delle pubbliche
          amministrazioni  e'  il giudice nella cui circoscrizione ha
          sede  l'ufficio  al  quale  il  dipendente e' addetto o era
          addetto al momento della cessazione del rapporto.
              Nelle   controversie   nelle   quali   e'   parte   una
          Amministrazione   dello   Stato   non   si   applicano   le
          disposizioni dell'art. 6 del regio decreto 30 ottobre 1933,
          n. 1611.
              Qualora  non  trovino  applicazione le disposizioni dei
          commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.
              Sono  nulle le clausole derogative della competenza per
          territorio.».
              -  Il testo dell'art. 9 del codice di procedura civile,
          e' il seguente:
              «Art.  9  (Competenza del tribunale). - Il tribunale e'
          competente per tutte le cause che non sono di competenza di
          altro giudice.
              Il  tribunale e' altresi' esclusivamente competente per
          le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative
          allo  stato  e  alla  capacita'  delle persone e ai diritti
          onorifici,  per  la  querela  di  falso,  per  l'esecuzione
          forzata   e,   in   generale,  per  ogni  causa  di  valore
          indeterminabile.».
              - Il testo dell'art. 92 del codice di procedura civile,
          e' il seguente:
              «Art.   92  (Condanna  alle  spese  per  singoli  atti.
          Compensazione  delle  spese). - Il giudice, nel pronunciare
          la  condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere
          la   ripetizione   delle   spese   sostenute   dalla  parte
          vincitrice,  se  le  ritiene eccessive o superflue; e puo',
          indipendentemente  dalla  soccombenza, condannare una parte
          al  rimborso  delle  spese,  anche non ripetibili, che, per
          trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato
          all'altra parte.
              Se  vi  e'  soccombenza  reciproca  o  concorrono altri
          giusti  motivi,  il giudice puo' compensare, parzialmente o
          per intero, le spese tra le parti.
              Se  le  parti si sono conciliate, le spese si intendono
          compensate,  salvo che le parti stesse abbiano diversamente
          convenuto nel processo verbale di conciliazione.».
              - Il testo dell'art. 96 del codice di procedura civile,
          e' il seguente:
              «Art.  96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
          la  parte  soccombente ha agito o resistito in giudizio con
          mala  fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
          parte,  la  condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
          dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
              Il  giudice  che  accerta l'inesistenza del diritto per
          cui   e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,  o
          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca
          giudiziale,   oppure   iniziata   o  compiuta  l'esecuzione
          forzata,  su  istanza  della  parte danneggiata condanna al
          risarcimento  dei danni l'attore o il creditore procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente.».
              -  Il  testo  dell'art.  410  del  codice  di procedura
          civile, e' il seguente:
              «Art.  410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). -
          Chi  intende  proporre  in giudizio una domanda relativa ai
          rapporti  previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi
          delle  procedure  di conciliazione previste dai contratti e
          accordi   collettivi   deve   promuovere,   anche   tramite
          l'associazione  sindacale  alla quale aderisce o conferisca
          mandato,   il   tentativo   di   conciliazione   presso  la
          commissione  di conciliazione individuata secondo i criteri
          di cui all'art. 413.
              La  comunicazione  della  richiesta di espletamento del
          tentativo  di  conciliazione  interrompe  la prescrizione e
          sospende,  per  la  durata del tentativo di conciliazione e
          per  i  venti  giorni  successivi  alla sua conclusione, il
          decorso di ogni termine di decadenza.
              La   commissione,   ricevuta   la  richiesta  tenta  la
          conciliazione  della controversia, convocando le parti, per
          una   riunione  da  tenersi  non  oltre  dieci  giorni  dal
          ricevimento della richiesta.
              Con    provvedimento    del    direttore   dell'ufficio
          provinciale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione e'
          istituita  in  ogni  provincia presso l'ufficio provinciale
          del  lavoro  e  della  massima occupazione, una commissione
          provinciale   di   conciliazione   composta  dal  direttore
          dell'ufficio  stesso,  o da un suo delegato, in qualita' di
          presidente,   da  quattro  rappresentanti  effettivi  e  da
          quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro
          rappresentanti   effettivi   e  da  quattro  supplenti  dei
          lavoratori,   designati   dalle  rispettive  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
              Commissioni  di conciliazione possono essere istituite,
          con  le  stesse modalita' e con la medesima composizione di
          cui  al  precedente  comma,  anche presso le sezioni zonali
          degli   uffici  provinciali  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione.
              Le  commissioni,  quando  se  ne ravvisi la necessita',
          affidano   il   tentativo   di   conciliazione   a  proprie
          sottocommissioni,  presiedute  dal  direttore  dell'ufficio
          provinciale  del lavoro e della massima occupazione o da un
          suo  delegato  che rispecchino la composizione prevista dal
          precedente terzo comma.
              In  ogni  caso  per  la  validita'  della  riunione  e'
          necessaria  la  presenza  del  presidente  e  di  almeno un
          rappresentante   dei   datori   di  lavoro  e  di  uno  dei
          lavoratori.
              Ove la riunione della commissione non sia possibile per
          la  mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al
          precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del
          lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo
          di conciliazione.».