Art. 81.
           Attivita' di consulenza e assistenza alle parti

  1.  Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche
funzioni   di   consulenza   e   assistenza   effettiva   alle  parti
contrattuali,  sia  in  relazione  alla stipulazione del contratto di
lavoro  e  del  relativo  programma  negoziale  sia in relazione alle
modifiche  del  programma  negoziale  medesimo  concordate in sede di
attuazione  del  rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla
disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti
di lavoro.